Tribunale di Forlì, sentenza 700/2026: decreto revocato per conciliazione omessa

Il contratto imponeva un tentativo di conciliazione prima del giudizio, ma il creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo senza svolgerlo. Con la sentenza n. 700/2026 del 3 agosto 2026, il Tribunale di Forlì ha accolto l’opposizione e revocato il decreto. A incidere sull’esito sono stati il contenuto vincolante della clausola e la tempestività dell’eccezione sollevata dagli opponenti.

Il passaggio conciliativo previsto dal contratto
La controversia riguardava crediti collegati a un incarico professionale, per i quali il creditore aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 572/2025. L’articolo 9 del contratto prevedeva però che ogni controversia nascente dal rapporto o a esso collegata, anche relativa alla sua applicazione o interpretazione, fosse preceduta da un tentativo di conciliazione. La clausola indicava Rimini come sede della mediazione.
Nell’opposizione al decreto, gli opponenti hanno eccepito l’improcedibilità nella terza memoria prevista dall’art. 171-ter c.p.c. Il Tribunale ha ritenuto l’eccezione tempestiva perché era stata proposta prima della prima udienza di comparizione: un elemento decisivo per l’esito della causa.
Perché il Tribunale ha revocato il decreto
Per il Tribunale, la formulazione della clausola imponeva un impegno preciso: la conciliazione preventiva era una condizione di procedibilità pattizia, vincolante per le parti e riferita a tutte le controversie comprese nel rapporto contrattuale.
Nel caso esaminato, il giudice ha ritenuto che la disciplina derogatoria del procedimento monitorio non potesse svuotare quell’impegno. La richiesta di un decreto ingiuntivo doveva quindi essere valutata anche alla luce del passaggio conciliativo che le parti avevano concordato e che il creditore aveva omesso.
Su queste basi, e in presenza dell’eccezione tempestiva, il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 572/2025. La mancata conciliazione ha così inciso concretamente sulla sorte del decreto ottenuto dal creditore.
Mediazione pattizia: il tentativo conta, l’accordo non è necessario
La vicenda riguarda la mediazione pattizia, che nasce da una clausola contrattuale e va distinta dalla mediazione obbligatoria per legge. L’art. 5-sexies del d.lgs. 28/2010 stabilisce che, quando un contratto, uno statuto o un atto costitutivo contiene una clausola di mediazione, il suo esperimento è condizione di procedibilità. Se il tentativo manca, l’eccezione deve essere proposta entro la prima udienza.
La stessa norma richiama l’art. 5, comma 4: il primo incontro concluso senza accordo soddisfa la condizione. Il requisito riguarda dunque lo svolgimento del passaggio previsto, senza imporre alle parti di raggiungere un’intesa. A Forlì, il problema era proprio l’omissione del tentativo conciliativo pattuito.
La portata della clausola orienta la scelta del procedimento
La decisione si fonda su una clausola formulata in termini cogenti, estesa a tutte le controversie del contratto, e su un’eccezione proposta tempestivamente. Sono questi elementi a delimitare il ragionamento del Tribunale: la sentenza non stabilisce un automatismo di revoca per ogni decreto ingiuntivo o per qualunque clausola ADR.
Il caso offre un orientamento concreto: prima di avviare un’azione giudiziaria, anche scegliendo la via monitoria, occorre leggere l’impegno conciliativo sottoscritto, individuare le controversie che copre e il passaggio che richiede, quindi valutarlo insieme alla disciplina del procedimento scelto. Il testo pattuito e il percorso processuale sono entrambi essenziali per comprenderne gli effetti.
Sentenza Tribunale di Forlì n. 700/2026
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