Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 719/2026, ha ritenuto improcedibile una domanda monitoria e ha revocato il decreto ingiuntivo per violazione di una clausola contrattuale che imponeva la mediazione preventiva. La pronuncia distingue la mediazione pattizia dalla mediazione obbligatoria di legge e sottolinea l’efficacia vincolante di clausole conciliative chiare.
Con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2133/2026, il giudice sottolinea che l'accettazione della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. perfeziona l'accordo e definisce la lite. Il successivo ripensamento di una parte o l'emergere di precedenti non riapre il giudizio.