Il Tribunale di Forlì ha revocato un decreto ingiuntivo per l’omessa conciliazione prevista dal contratto. Decisive la clausola vincolante e la tempestiva eccezione degli opponenti.
La Sentenza n. 67/2025 del Tribunale di Arezzo chiarisce che la convocazione in mediazione demandata inviata al difensore via PEC è valida e che la partecipazione e la trattazione del merito nel primo incontro soddisfano la condizione di procedibilità. La decisione conferma la funzione deflattiva della mediazione e l’importanza di un organismo qualificato.