Mediazione demandata e condizione di procedibilità: la Sentenza n. 67/2025 del Tribunale di Arezzo
- Dott. Mauro Vanacore

- 17 feb
- Tempo di lettura: 3 min
Importanti chiarimenti arrivano dal Tribunale di Arezzo in materia di mediazione civile, sia con riferimento alla validità della convocazione nella mediazione demandata, sia riguardo alla corretta instaurazione della procedura ai fini della condizione di procedibilità. La Sentenza n. 67/2025 offre indicazioni rilevanti per operatori del diritto e cittadini. Al centro della decisione vi sono il principio di effettività della partecipazione e la funzione deflattiva dello strumento della mediazione.

Convocazione in mediazione demandata e comunicazione al difensore
Il Giudice del Tribunale di Arezzo ha ritenuto valida la convocazione trasmessa dall’organismo di mediazione al legale della parte chiamata, trattandosi di mediazione demandata dal giudice. Il principio secondo cui la convocazione debba essere effettuata “con ogni mezzo idoneo” è stato ritenuto rispettato nel caso di specie. La comunicazione via PEC al difensore costituito in giudizio è stata considerata modalità adeguata ed efficace.
Secondo il Giudice, il legale rappresenta il soggetto più idoneo a essere posto a conoscenza dell’avvio del procedimento, anche in virtù dei doveri deontologici e professionali di informare il proprio assistito. L’opposizione della parte chiamata, che lamentava l’irregolarità della convocazione, è stata pertanto rigettata. La decisione valorizza la natura della mediazione demandata e l’esigenza di assicurare snellezza e rapidità nella gestione del procedimento.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato la funzione deflattiva della mediazione, volta ad alleggerire il carico giudiziario. In questa prospettiva, la flessibilità operativa dell’organismo, nel rispetto delle garanzie di legge, risponde pienamente alla finalità dell’istituto. A ulteriore sostegno della decisione è stata richiamata un’ordinanza della Cassazione, secondo cui l’eccezione di improcedibilità deve essere sollevata alla prima udienza successiva al termine della mediazione e non tardivamente.
L’eccezione di improcedibilità nella controversia locatizia
Nell’ambito di una controversia in materia di locazione, la parte convenuta ha sollevato un’eccezione di improcedibilità della domanda, sostenendo che l’attore non avesse validamente partecipato alla mediazione. In particolare, è stata contestata la mancata presentazione di una valida procura sostanziale e la presunta assenza di una effettiva adesione alla procedura conciliativa. Secondo la convenuta, la partecipazione si sarebbe risolta in un atto meramente formale.
Il Giudice, nel rigettare l’eccezione, rileva che la parte convenuta ha invocato l’art. 5-quater, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, affermando che la domanda sarebbe improcedibile per due motivi: “gli attori, nel primo incontro, avrebbero dichiarato di non voler aderire alla mediazione” e “solo uno degli attori era presente all’incontro e non aveva deleghe sostanziali dagli altri due”. Tali doglianze non sono state ritenute fondate alla luce degli atti del procedimento.
La partecipazione al primo incontro soddisfa la condizione di procedibilità
Dalla documentazione emerge che la parte attrice aveva regolarmente avviato il procedimento di mediazione, trasmettendo l’istanza all’Organismo di Mediazione Forense di Arezzo. Il procedimento si era concluso negativamente per mancato accordo, come risultava dal verbale del primo incontro del 03.10.2020. Il merito della controversia era stato affrontato in quella sede.
La Sentenza n. 67/2025 ribadisce un principio chiaro: “La condizione di procedibilità si considera soddisfatta se le parti partecipano al primo incontro e discutono il merito della controversia”. Non è necessario che la mediazione prosegua oltre il primo incontro, né che si giunga a un accordo. Nel caso di specie, la partecipazione dell’attore e la trattazione del merito hanno reso infondata l’eccezione di improcedibilità.
Il Giudice ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 34714/2023), secondo cui, in presenza di legittimazione disgiunta o comproprietà, la mediazione è valida anche se vi partecipa uno solo dei soggetti legittimati. È sufficiente che il tentativo di conciliazione sia esperito da almeno uno di essi entro i termini previsti. Pertanto, la presenza di un solo attore al primo incontro è stata ritenuta sufficiente.
Spese di lite e centralità di un organismo qualificato
Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di improcedibilità, ritenendo soddisfatta la condizione prevista dall’art. 5-quater, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010. Il Giudice ha quindi disposto la condanna della controparte al rimborso delle spese di lite e delle spese di mediazione, come indicate nel dispositivo. La decisione conferma l’importanza di un corretto e serio svolgimento del procedimento di mediazione.
Le pronunce richiamate evidenziano quanto sia determinante affidarsi a un organismo di mediazione con esperienza, capace di garantire regolarità formale, tempestività nelle comunicazioni e gestione professionale degli incontri. ADR Pro Gest Italia opera con particolare attenzione a questi aspetti, assicurando che ogni fase della procedura sia curata nel rispetto della normativa vigente. Un supporto qualificato riduce il rischio di contestazioni e contribuisce a valorizzare la funzione deflattiva e sostanziale della mediazione.



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