La Sentenza n. 67/2025 del Tribunale di Arezzo chiarisce che la convocazione in mediazione demandata inviata al difensore via PEC è valida e che la partecipazione e la trattazione del merito nel primo incontro soddisfano la condizione di procedibilità. La decisione conferma la funzione deflattiva della mediazione e l’importanza di un organismo qualificato.