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Tribunale di Roma, sentenza n. 11280/2026: assenza in mediazione, doppio contributo

Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
Dott. Mauro Vanacore
4 giorni fa
Tempo di lettura: 3 min
Nello sfratto per morosità oggetto della sentenza n. 11280/2026, deliberata il 15 luglio 2026, il Tribunale di Roma ha deciso il merito della controversia dopo il mutamento del rito e una mediazione conclusa negativamente per l’assenza della conduttrice. La pronuncia chiarisce il momento in cui la mediazione entra nel procedimento e distingue il versamento allo Stato conseguente alla mancata partecipazione dalle decisioni sul contratto e dalle spese di lite.

Una sedia vuota e due contributi identici davanti alla serranda chiusa di un locale commerciale

Dallo sfratto opposto al giudizio sulla locazione

La causa riguardava una locazione a uso diverso dall’abitativo. Nella fase sommaria dello sfratto per morosità, la conduttrice aveva proposto opposizione: il giudice ha quindi chiuso quella fase senza ordinanza di rilascio, disposto il mutamento del rito e assegnato i termini per le memorie integrative.

Questo passaggio processuale è decisivo per leggere correttamente il caso. La mediazione non è stata collocata prima dell’intimazione di sfratto, ma nella fase successiva al mutamento del rito, quando la controversia è proseguita come giudizio locatizio.

La mediazione dopo il mutamento del rito

L’art. 5 del d.lgs. 28/2010 include la locazione tra le materie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità. Nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, tuttavia, questa disciplina non opera fino al mutamento del rito previsto dall’art. 667 c.p.c.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità, la legge considera la condizione avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza un accordo di conciliazione: l’accordo non è imposto. Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, il procedimento si è concluso negativamente perché la società convenuta non ha partecipato.

Il doppio contributo unificato è un versamento allo Stato

L’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010 impone al giudice di condannare la parte costituita che, senza giustificato motivo, non partecipi al primo incontro di una mediazione prevista come condizione di procedibilità. La somma è pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ed è destinata allo Stato.

Applicando questa regola alle circostanze del caso, il Tribunale ha condannato la conduttrice, assente senza giustificato motivo sin dal primo incontro, al versamento della somma prevista. Non si tratta quindi di un rimborso riconosciuto alla locatrice, né di un importo autonomamente quantificato nella sentenza.

Risoluzione, spese e mancata partecipazione restano su piani distinti

La sentenza ha dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento della conduttrice e ne ha ordinato il rilascio. Tale decisione è fondata sulle ragioni di merito relative ai ritardi nei pagamenti, non sulla sola assenza al procedimento di mediazione.

Separatamente, il Tribunale ha liquidato le spese di lite in 2.838 euro, di cui 272 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15 per cento, IVA e CPA, precisando di avere considerato anche le spese sostenute per la mediazione obbligatoria. Non sono invece stati ravvisati i presupposti per l’ulteriore condanna prevista dall’art. 12-bis, comma 3, in favore della controparte.

Scarica la sentenza del Tribunale di Roma n. 11280/2026

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