Il Tribunale di Lodi ha condannato l’opponente assente senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione al doppio contributo unificato: partecipare non obbliga a conciliare.
La partecipazione al primo incontro di mediazione obbligatoria è un obbligo giuridico inderogabile. La sentenza del Tribunale di Milano n. 9925/2025 conferma che dichiarazioni preventive di rifiuto per presunta infondatezza non giustificano l'assenza e possono comportare sanzioni.