Assenza in mediazione: nessuna giustificazione anche se si ritiene infondata la pretesa
- Dott. Mauro Vanacore

- 2 giorni fa
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Nella mediazione obbligatoria, la partecipazione al primo incontro non è una semplice formalità, ma un vero e proprio obbligo giuridico. La convinzione di "avere ragione" o di ritenere infondata la pretesa avversaria non autorizza a disertare la procedura. Lo ha ribadito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 9925/2025, chiarendo i confini delle condotte sanzionabili in caso di assenza ingiustificata.

Il principio affermato dal Tribunale di Milano
In tema di mediazione obbligatoria, la partecipazione al primo incontro costituisce un obbligo giuridico inderogabile per le parti. Tale obbligo è finalizzato a garantire l’effettività del tentativo di conciliazione attraverso un confronto diretto e informato davanti al mediatore. Solo in quella sede, infatti, il dissenso può essere espresso in modo consapevole e con piena validità procedurale.
Non integra giustificato motivo di assenza la preventiva comunicazione scritta con cui la parte invitata dichiari di non voler aderire alla procedura, motivando tale scelta con l’infondatezza della domanda avversaria. La valutazione unilaterale sul merito della controversia non può sostituire il confronto previsto dalla legge. Di conseguenza, l’assenza resta priva di valida giustificazione e può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010.
Il caso: furto d’auto e richiesta di indennizzo
La vicenda trae origine dalla richiesta di indennizzo avanzata da un’assicurata nei confronti della propria compagnia, a seguito del furto dell’autovettura. La società assicurativa si era opposta al pagamento, sostenendo che il veicolo, già coinvolto in un’alluvione e acquistato a prezzo ridotto, non fosse stato oggetto di furto secondo la dinamica prospettata.
Il Tribunale ha però ritenuto provato il furto, anche sulla base delle testimonianze di meccanici e carrozzieri, dalle quali è emerso che il veicolo era stato riparato e reso funzionante prima del sinistro. Quanto al quantum, la richiesta di 31.500 euro non è stata accolta integralmente. Il Giudice ha liquidato la somma di 14.066,25 euro, determinata sulla base del valore di mercato reale al momento dell’acquisto, pari a circa 13.750 euro, rivalutato all’attualità e tenendo conto della natura “alluvionata” del bene.
L’assenza alla mediazione e le conseguenze sanzionatorie
Un passaggio centrale della decisione riguarda la mancata partecipazione della compagnia assicurativa alla mediazione obbligatoria. La società si era limitata a trasmettere una comunicazione scritta di rifiuto, motivata dalla convinzione che la domanda dell’attrice fosse infondata, senza prendere parte agli incontri.
Il Tribunale ha chiarito che tale condotta non soddisfa l’obbligo di comparizione. La semplice lettera di rifiuto impedisce il corretto svolgimento della funzione informativa e preliminare della procedura di mediazione. Il dissenso deve essere espresso davanti al mediatore, non anticipato unilateralmente per iscritto.
In applicazione del D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia, il Giudice ha condannato la compagnia a versare all’Erario una somma pari al doppio del contributo unificato, per un totale di 1.036,00 euro. Inoltre, è stata disposta la condanna al pagamento di 200,00 euro in favore dell’attrice, a titolo di ristoro per la condotta ostruzionistica ai sensi dell’art. 12-bis, comma 3.
Assenza ingiustificata e valutazioni nel giudizio
Il Tribunale ha altresì ricordato che l’assenza ingiustificata in mediazione può essere valutata, ove rilevante, anche come argomento di prova sfavorevole alla parte assente. Pur non essendo stato questo profilo determinante nel caso concreto, si tratta di un aspetto che può incidere sull’esito complessivo della controversia.
È stata invece respinta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. La resistenza in giudizio della compagnia assicurativa, sebbene risultata infondata, non è stata ritenuta connotata da mala fede o colpa grave. Il comportamento processuale è stato ricondotto nell’alveo del legittimo esercizio del diritto di difesa.



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