Il rifiuto di partecipare alla mediazione civile può comportare sanzioni economiche e effetti processuali, in particolare quando la mediazione è condizione di procedibilità. L’art. 12‑bis del D.Lgs. 28/2010 e l’orientamento giurisprudenziale richiedono la partecipazione al primo incontro salvo giustificato motivo.
La partecipazione al primo incontro di mediazione obbligatoria è un obbligo giuridico inderogabile. La sentenza del Tribunale di Milano n. 9925/2025 conferma che dichiarazioni preventive di rifiuto per presunta infondatezza non giustificano l'assenza e possono comportare sanzioni.