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Tribunale di Lodi n. 255/2026: mancata partecipazione alla mediazione, doppio contributo unificato e abuso del processo

  • Immagine del redattore:  Avv.to Katia Catena Di Bella Gozzi
    Avv.to Katia Catena Di Bella Gozzi
  • 14 ore fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Chi eccepisce in giudizio il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, una volta attivato il procedimento, non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro può incorrere non soltanto nelle conseguenze previste dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010, ma rischia che tale comportamento sia valutato dal giudice, insieme alle altre circostanze del processo, quale indice di una condotta dilatoria e abusiva, con possibile applicazione dell’art. 96 c.p.c.

È questo uno dei profili di maggiore interesse della sentenza n. 255/2026 del 12 giugno 2026 del Tribunale di Lodi, pronunciata nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa a un contratto di prestito personale.

Un grande simbolo per due tra due gruppi di monete, a rappresentare il raddoppio del contributo unificato per l'assenza in mediazione.

La vicenda

Una società, cessionaria di un credito derivante da un contratto di prestito personale, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 21.854,89, oltre interessi e spese.

Il debitore proponeva opposizione formulando diverse contestazioni e sollevando, tra l’altro, l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari.

Nel corso del giudizio la procedura di mediazione veniva quindi attivata dalla parte opposta.

Tuttavia, proprio l’opponente che aveva eccepito il mancato previo esperimento della mediazione non partecipava al primo incontro.

Mancata partecipazione e doppio contributo unificato

Il Tribunale ha richiamato le conseguenze previste dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione.

Nel caso concreto, il giudice ha condannato l’opponente a versare all’entrata del bilancio dello Stato una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, proprio in ragione della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento.

La disciplina consente inoltre al giudice di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro.

Ciò non significa che l’assenza costituisca automaticamente una prova della fondatezza delle ragioni dell’altra parte: si tratta di un elemento che il giudice può valutare nell’ambito del complessivo materiale processuale.

Partecipare alla mediazione non significa essere obbligati a conciliare

Un punto merita particolare attenzione.

L’obbligo di partecipare alla mediazione e la libertà di raggiungere o meno un accordo operano su piani differenti.

La mediazione obbligatoria non introduce un obbligo di conciliare, né impone alle parti di accettare una proposta o di rinunciare alle proprie pretese.

Le parti rimangono libere, dopo essersi confrontate con l’altra parte con l’ausilio del mediatore, di ritenere non conveniente o non possibile la conclusione di un accordo.

Ciò che assume rilievo è, invece, l’effettività della partecipazione al procedimento.

Il primo incontro rappresenta il momento nel quale le parti, assistite dai rispettivi avvocati, possono confrontarsi sulle rispettive posizioni e verificare concretamente l’esistenza di uno spazio negoziale.

Partecipare, dunque, non significa essere obbligati a conciliare: significa consentire che il tentativo di composizione della controversia possa effettivamente svolgersi.

Dalla mancata partecipazione all’abuso del processo

La decisione del Tribunale di Lodi assume particolare interesse anche sotto un ulteriore profilo.

Il giudice non si è limitato ad applicare la specifica conseguenza prevista dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010, ma ha valutato la condotta tenuta dalla parte in mediazione nel più ampio contesto del comportamento processuale.

L’opposizione è stata infatti ritenuta generica e manifestamente infondata e, secondo il Tribunale, presentava carattere dilatorio.

In questo contesto il giudice ha considerato sintomatica anche la condotta dell’opponente che, dopo avere eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, non aveva partecipato al primo incontro della procedura successivamente attivata dalla controparte.

Occorre però precisare che la mancata partecipazione alla mediazione non determina, da sola e automaticamente, l’esistenza di un abuso del processo.

Nel caso concreto essa è stata valutata insieme agli altri elementi della vicenda e, in particolare, alla genericità, manifesta infondatezza e natura dilatoria dell’opposizione.

Le ulteriori conseguenze ex art. 96 c.p.c.

Sulla base di questa valutazione complessiva, il Tribunale ha ritenuto configurabile un abuso del processo e ha applicato anche l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Oltre al rigetto dell’opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo, l’opponente è stato condannato:

·       al pagamento di € 3.808,00 per compensi legali, oltre spese generali e accessori;

·       al pagamento di € 1.500,00 in favore dell’opposta, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;

·       al versamento di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.;

·       al versamento allo Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato, per la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione.

Il principio ricavabile dalla decisione

Dalla pronuncia emerge un principio di particolare interesse pratico:

la parte che eccepisce il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e che, una volta attivato il procedimento, non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro può essere destinataria delle specifiche conseguenze previste dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010; inoltre, tale comportamento può essere valutato dal giudice, insieme alle altre circostanze del processo, quale indice della natura dilatoria e abusiva della condotta processuale, con possibile applicazione dell’art. 96 c.p.c.

La precisazione è fondamentale: l’assenza in mediazione non equivale automaticamente ad abuso del processo, così come la partecipazione non comporta alcun obbligo di raggiungere un accordo.

Ciò che la sentenza valorizza è piuttosto la coerenza della condotta della parte: appare infatti contraddittorio invocare la mediazione quale condizione necessaria per procedere giudizialmente e, una volta che essa venga effettivamente attivata, sottrarsi senza giustificato motivo proprio a quel confronto che si era preteso dovesse essere svolto.

La mediazione come sede effettiva di confronto

La sentenza del Tribunale di Lodi offre, dunque, uno spunto che va oltre il singolo caso.

La mediazione obbligatoria non è un obbligo di accordarsi, ma non può neppure essere ridotta a un mero passaggio formale prima del processo.

La libertà negoziale delle parti rimane piena: è possibile partecipare, confrontarsi, formulare o valutare proposte e, all’esito, decidere legittimamente di non raggiungere un accordo.

Diversa è la scelta di non partecipare senza giustificato motivo, soprattutto quando la stessa parte abbia precedentemente invocato la mediazione per contestare la procedibilità della domanda giudiziale.

La pronuncia conferma così la crescente integrazione tra mediazione e processo: la condotta tenuta nella fase conciliativa può assumere rilevanza nel successivo giudizio, ferma restando la piena libertà delle parti di decidere se raggiungere o meno un accordo.

In questa prospettiva, la mediazione recupera la sua funzione più autentica: non un adempimento burocratico, ma uno spazio concreto di confronto nel quale le parti, assistite dai propri avvocati e con l’ausilio del mediatore, possono verificare seriamente se esistano le condizioni per una soluzione condivisa della controversia.

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Sentenza del Tribunale di Lodi n. 255/2026

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