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Ordinanza 21405/2026 della Cassazione: la delega a presenziare non basta

  • Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
    Dott. Mauro Vanacore
  • 15 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min
La partecipazione alla mediazione non si esaurisce nella presenza fisica all’incontro. Quando una società interviene tramite un delegato, dagli atti deve risultare il conferimento di poteri sostanziali effettivi, idonei a trattare e comporre la controversia. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione III civile, con l’ordinanza n. 21405, pubblicata il 23 giugno 2026, rigettando il ricorso contro la dichiarazione di improcedibilità di un appello.

Rappresentante aziendale davanti a una porta di mediazione con una delega in mano, immagine sul rischio di una presenza solo formale.

Il caso deciso dalla Cassazione

La controversia era giunta davanti alla Corte d’Appello di Napoli, che aveva disposto la mediazione demandata. Al primo incontro, per la società appellante, erano intervenuti una dipendente delegata a «presenziare» e il procuratore già costituito come difensore nel giudizio, delegato ad «assistere». Il legale rappresentante non era comparso.

La Corte d’appello aveva accertato che né dal verbale di mediazione né dagli atti processuali emergeva una procura che autorizzasse chiaramente i partecipanti ad agire in nome e per conto della società, trattare e disporre dei diritti controversi in vista di un possibile accordo. Aveva quindi dichiarato improcedibile l’appello per il mancato rituale esperimento della mediazione.

Nel ricorso per cassazione, la società sosteneva invece che sia la dipendente sia il difensore fossero muniti di apposite procure speciali sostanziali conferite ad hoc. La Cassazione ha ritenuto infondata questa censura nella parte relativa alla regolarità della partecipazione e inammissibile la richiesta di attribuire alle deleghe un contenuto diverso da quello accertato dal giudice di merito. Anche la dedotta violazione dei criteri di interpretazione degli atti è stata giudicata inammissibile, perché introduceva una questione nuova e non adeguatamente localizzata nel precedente giudizio.

I poteri che devono risultare dalla procura

Richiamando l’articolo 8 del D.Lgs. 28/2010, la Cassazione ha ribadito che, per le persone giuridiche, la partecipazione può avvenire tramite un soggetto informato sui fatti e munito dei poteri sostanziali necessari. Tali poteri devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi e una partecipazione utile alla possibile composizione della lite.

Le formule «presenziare» e «assistere», considerate da sole, non attestano il potere di mediare, conciliare o disporre dei diritti oggetto della controversia. Il punto non è quindi la presenza di una delega scritta in quanto tale, ma ciò che essa autorizza effettivamente il rappresentante a fare.

L’ordinanza precisa anche un limite importante: la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia. Può essere idonea anche se non predisposta appositamente per quella lite, purché attribuisca in modo effettivo i poteri sostanziali necessari per partecipare alla mediazione e cercare una soluzione.

Assistenza dell’avvocato e rappresentanza sostanziale

Nei casi di mediazione demandata, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. L’assistenza tecnica, tuttavia, non coincide con la rappresentanza sostanziale: la procura alle liti o una delega ad assistere non conferiscono automaticamente il potere di trattare e disporre dei diritti controversi.

La parte può farsi rappresentare anche dal proprio difensore, ma quest’ultimo deve essere munito di un’apposita procura sostanziale. La Cassazione ha collegato questa conclusione all’orientamento già espresso, tra le altre, nelle pronunce n. 8473/2019, n. 18068/2019, n. 13029/2022 e n. 9608/2026.

La mediazione demandata può essere disposta anche in appello

Con il primo motivo di ricorso, la società contestava anche la decisione di demandare la controversia in mediazione. La Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura, ricordando che il giudice può disporre la mediazione anche nel giudizio di appello.

La valutazione della natura della causa, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti è riservata al giudice di merito. La richiesta della ricorrente mirava invece a ottenere in sede di legittimità un nuovo esame di tale valutazione.

La condotta della controparte non sana la partecipazione irrituale

La società sosteneva inoltre che la condizione di procedibilità dovesse considerarsi soddisfatta perché il legale rappresentante della controparte, comparso al primo incontro, aveva manifestato l’impossibilità di raggiungere un accordo.

La Cassazione ha respinto anche questa tesi. La dichiarazione di indisponibilità a proseguire può assumere rilievo soltanto se il primo incontro si è svolto con la rituale partecipazione delle parti, personalmente o tramite rappresentanti muniti di effettivi poteri sostanziali. La presenza regolare della controparte non sana quindi la partecipazione irrituale dell’altra parte.

Le conseguenze pratiche della decisione

L’ordinanza non vieta la delega e non impone che ogni procura sia riferita alla singola controversia. Richiede però che dagli atti risultino poteri sostanziali effettivi: il delegato deve conoscere i fatti, poter interloquire realmente con il mediatore e la controparte e, se necessario, assumere decisioni sui diritti controversi.

Prima dell’incontro occorre quindi verificare non soltanto chi parteciperà, ma anche quali poteri gli siano stati conferiti e come risultino documentati. Se, interpretato il contenuto concreto dell’atto, la delega risulta realmente limitata alla presenza o all’assistenza e non attribuisce poteri rappresentativi sostanziali effettivi, non soddisfa la condizione di procedibilità. Nel caso esaminato, la Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l’improcedibilità dell’appello.

Scarica l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21405/2026

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