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Tribunale di Foggia, sentenza 175/2026: decisivo il primo incontro di mediazione

Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
Dott. Mauro Vanacore
10 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Foggia ha respinto l’eccezione di improcedibilità fondata sul superamento dei tre mesi allora previsti per la mediazione. Con la sentenza n. 175/2026 del 29 gennaio 2026, ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità perché, prima dell’udienza fissata per la verifica, si erano già svolti incontri effettivi davanti al mediatore.

Un mediatore conduce un primo incontro tra due parti, con calendario e orologio che evidenziano la scadenza dell’udienza di verifica.

La vicenda decisa dal Tribunale

La sentenza n. 175/2026 è stata pronunciata il 29 gennaio 2026 dal Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso – Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Giovanna Cice, nel procedimento R.G. 2758/2022, con decisione resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.

L’eccezione nasceva dall’opposizione a decreto ingiuntivo: secondo la contestazione proposta, la mediazione non si era conclusa entro il termine massimo di tre mesi previsto dall’art. 6 del d.lgs. 28/2010 applicabile al caso. Il Tribunale ha invece rigettato l’eccezione e ha considerato osservata la condizione di procedibilità.

Nel caso concreto, la parte opposta si era presentata due volte davanti al mediatore prima dell’udienza di rinvio; la parte opponente non era comparsa. La procedura si è poi conclusa senza accordo, dopo il decorso del termine massimo.

Non basta presentare la domanda di mediazione

Il punto centrale della pronuncia riguarda ciò che deve accadere perché la condizione possa dirsi soddisfatta. Secondo il criterio adottato dal Tribunale, non è sufficiente l’attivazione formale della mediazione: entro l’udienza di verifica deve essersi svolto il primo incontro davanti al mediatore, con un effettivo tentativo di conciliazione.

È questa circostanza, presente nella vicenda esaminata, che ha portato il Tribunale a ritenere osservata la condizione. Il testo vigente dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 prevede che il giudice fissi un’udienza successiva quando la mediazione non è stata esperita oppure è iniziata ma non conclusa, e che in quella sede ne verifichi l’espletamento. Quando la mediazione è condizione di procedibilità, la condizione si considera avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza accordo.

Il limite pratico della durata della procedura

Nella lettura della sentenza, il termine massimo di durata allora vigente non operava come una decadenza automatica a carico delle parti. Il Tribunale lo ha qualificato come termine dilatorio rivolto al processo o al giudice.

Questo non rende la durata della mediazione irrilevante. Decorso il termine, il giudizio può proseguire e il giudice può negare ulteriori rinvii per continuare una mediazione non conclusa. La decisione distingue dunque tra il rilievo del tempo della procedura e la verifica dell’effettivo svolgimento del primo incontro entro l’udienza fissata.

Perché i tre mesi non coincidono con la disciplina vigente

Il riferimento ai tre mesi appartiene al regime applicabile ratione temporis nel giudizio deciso a Foggia. Oggi l’art. 6 del d.lgs. 28/2010 prevede una durata di sei mesi per il procedimento di mediazione e disciplina le proroghe; nelle ipotesi collegate ai provvedimenti del giudice, la proroga è una sola, per ulteriori tre mesi, e richiede un accordo scritto.

La sentenza di Foggia resta quindi utile per comprendere il rilievo attribuito, nel caso concreto, al primo incontro realmente svolto prima dell’udienza di verifica. È però una pronuncia di merito di primo grado, costruita espressamente sulla disciplina allora vigente: il suo richiamo ai tre mesi non va sovrapposto alla durata prevista oggi dalla legge.

Il provvedimento: Tribunale di Foggia, sentenza n. 175/2026

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