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Tribunale di Foggia, sentenza 175/2026: decisivo il primo incontro di mediazione

Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
Dott. Mauro Vanacore
11 set
Tempo di lettura: 3 min
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Foggia ha respinto l’eccezione di improcedibilità fondata sul superamento dei tre mesi allora previsti per la mediazione. Con la sentenza n. 175/2026 del 29 gennaio 2026, ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità perché, prima dell’udienza fissata per la verifica, si erano già svolti incontri effettivi davanti al mediatore.

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Un mediatore conduce un primo incontro tra due parti, con calendario e orologio che evidenziano la scadenza dell’udienza di verifica.

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La vicenda decisa dal Tribunale

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La sentenza n. 175/2026 è stata pronunciata il 29 gennaio 2026 dal Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso – Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Giovanna Cice, nel procedimento R.G. 2758/2022, con decisione resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.

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L’eccezione nasceva dall’opposizione a decreto ingiuntivo: secondo la contestazione proposta, la mediazione non si era conclusa entro il termine massimo di tre mesi previsto dall’art. 6 del d.lgs. 28/2010 applicabile al caso. Il Tribunale ha invece rigettato l’eccezione e ha considerato osservata la condizione di procedibilità.

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Nel caso concreto, la parte opposta si era presentata due volte davanti al mediatore prima dell’udienza di rinvio; la parte opponente non era comparsa. La procedura si è poi conclusa senza accordo, dopo il decorso del termine massimo.

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Non basta presentare la domanda di mediazione

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Il punto centrale della pronuncia riguarda ciò che deve accadere perché la condizione possa dirsi soddisfatta. Secondo il criterio adottato dal Tribunale, non è sufficiente l’attivazione formale della mediazione: entro l’udienza di verifica deve essersi svolto il primo incontro davanti al mediatore, con un effettivo tentativo di conciliazione.

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È questa circostanza, presente nella vicenda esaminata, che ha portato il Tribunale a ritenere osservata la condizione. Il testo vigente dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 prevede che il giudice fissi un’udienza successiva quando la mediazione non è stata esperita oppure è iniziata ma non conclusa, e che in quella sede ne verifichi l’espletamento. Quando la mediazione è condizione di procedibilità, la condizione si considera avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza accordo.

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Il limite pratico della durata della procedura

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Nella lettura della sentenza, il termine massimo di durata allora vigente non operava come una decadenza automatica a carico delle parti. Il Tribunale lo ha qualificato come termine dilatorio rivolto al processo o al giudice.

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Questo non rende la durata della mediazione irrilevante. Decorso il termine, il giudizio può proseguire e il giudice può negare ulteriori rinvii per continuare una mediazione non conclusa. La decisione distingue dunque tra il rilievo del tempo della procedura e la verifica dell’effettivo svolgimento del primo incontro entro l’udienza fissata.

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Perché i tre mesi non coincidono con la disciplina vigente

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Il riferimento ai tre mesi appartiene al regime applicabile ratione temporis nel giudizio deciso a Foggia. Oggi l’art. 6 del d.lgs. 28/2010 prevede una durata di sei mesi per il procedimento di mediazione e disciplina le proroghe; nelle ipotesi collegate ai provvedimenti del giudice, la proroga è una sola, per ulteriori tre mesi, e richiede un accordo scritto.

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La sentenza di Foggia resta quindi utile per comprendere il rilievo attribuito, nel caso concreto, al primo incontro realmente svolto prima dell’udienza di verifica. È però una pronuncia di merito di primo grado, costruita espressamente sulla disciplina allora vigente: il suo richiamo ai tre mesi non va sovrapposto alla durata prevista oggi dalla legge.

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Il provvedimento: Tribunale di Foggia, sentenza n. 175/2026

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