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Tribunale di Nola, sentenza 2609/2026: mediazione invece della negoziazione assistita

  • Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
    Dott. Mauro Vanacore
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 5 min
Con la sentenza n. 2609/2026 del 15 giugno 2026, il Tribunale di Nola ha ritenuto che, nel caso esaminato, la mediazione volontaria già svolta potesse soddisfare la condizione di procedibilità prevista per la negoziazione assistita. La decisione non afferma però una fungibilità generale tra le due procedure: l’eccezione proveniva da un terzo chiamato, non risultava un tempestivo rilievo d’ufficio e la giurisprudenza di merito resta divisa.

Confronto visivo tra una mediazione con terzo neutrale e una negoziazione assistita con gli avvocati accanto alle parti.

La domanda risarcitoria e la mediazione senza accordo

La Prima Sezione civile del Tribunale di Nola ha deciso la causa R.G. n. 2824/2022, promossa dal proprietario di un immobile contro il condominio per ottenere il risarcimento dei danni attribuiti a infiltrazioni provenienti dalla copertura dell’edificio. L’attore chiedeva 25.000 euro o la diversa somma risultante dall’istruttoria.

Prima del giudizio, l’attore aveva promosso una mediazione nei confronti del condominio. La procedura si era conclusa senza accordo per la mancata adesione di quest’ultimo. Non era stata invece avviata la negoziazione assistita prevista dall’articolo 3 del decreto-legge n. 132/2014 per determinate domande di pagamento non superiori a 50.000 euro, fuori dai casi e dalle eccezioni stabiliti dalla legge.

Secondo il Tribunale, la specifica domanda risarcitoria esaminata non rientrava nella mediazione obbligatoria in materia condominiale. La conclusione riguarda il caso deciso e non consente di estendere automaticamente la stessa qualificazione a ogni controversia per infiltrazioni che coinvolga un condominio.

Chi poteva rilevare l’omessa negoziazione

L’improcedibilità per mancato svolgimento della negoziazione assistita era stata eccepita da una società chiamata in causa, non dal condominio convenuto. Il Tribunale ha ritenuto che il terzo chiamato non fosse legittimato a sollevare quella specifica eccezione, poiché la disciplina delle condizioni di procedibilità, limitando l’accesso al giudizio, non poteva essere estesa oltre quanto previsto dalla legge.

La mancata eccezione del condominio, tuttavia, non esauriva ogni possibilità di rilievo. L’articolo 3 stabilisce che l’improcedibilità può essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, oppure rilevata d’ufficio dal giudice, in entrambi i casi non oltre la prima udienza. Nel processo deciso a Nola, per come ricostruito nella sentenza, non risultava un tempestivo rilievo d’ufficio.

La norma disciplina anche ciò che accade dopo il rilievo. Se la negoziazione è già iniziata ma non si è conclusa, il giudice rinvia la causa a un’udienza successiva alla scadenza del termine della procedura. Se invece non è stata esperita, assegna alle parti quindici giorni per comunicare l’invito. L’omissione, dunque, non determina in quel momento un rigetto della domanda: la legge consente di avviare la procedura prescritta entro il termine assegnato.

La seconda motivazione del Tribunale di Nola

Dopo aver respinto l’eccezione per la posizione processuale del soggetto che l’aveva proposta, il Tribunale ha sviluppato un’ulteriore motivazione. La mediazione già esperita, pur non essendo obbligatoria per quella domanda secondo la qualificazione adottata nella sentenza, è stata considerata idonea a soddisfare la condizione prevista per la negoziazione assistita.

Il ragionamento valorizza la finalità comune dei due strumenti: favorire una composizione stragiudiziale della controversia e ridurre il ricorso al processo.

Su queste basi, il Tribunale ha ritenuto che la mediazione svolta prima del giudizio potesse assolvere, nello specifico processo, la funzione attribuita dalla legge alla negoziazione assistita. Il passaggio non riconosce alle parti una libertà generale di scegliere indifferentemente l’una o l’altra procedura.

Che cosa ha stabilito la Corte costituzionale

La sentenza richiama la Corte costituzionale n. 97/2019, che ha ricondotto mediazione e negoziazione assistita agli strumenti ADR, riconoscendone la comune finalità stragiudiziale e deflattiva.

La Corte costituzionale ha però individuato anche una differenza strutturale: nella mediazione opera un soggetto terzo e imparziale, mentre la stessa neutralità non caratterizza l’avvocato che assiste la propria parte nella negoziazione assistita.

La pronuncia costituzionale riguardava il diverso trattamento delle due procedure nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Non decideva se una mediazione volontaria possa sostituire la negoziazione assistita quando soltanto quest’ultima è obbligatoria. Non può quindi essere letta come affermazione di una fungibilità generale.

Il precedente contrario della Corte d’appello di Napoli

La soluzione accolta a Nola trova un precedente conforme nella sentenza n. 4747/2025 del Tribunale di Palermo, relativa a una domanda risarcitoria inferiore a 50.000 euro. Di segno opposto è la sentenza n. 1123/2025 della Corte d’appello di Napoli.

Nel processo esaminato dalla Corte d’appello, il giudice di primo grado aveva rilevato alla prima udienza l’omessa negoziazione assistita e aveva incaricato l’attrice di avviarla. La parte aveva invece promosso una mediazione e soltanto dopo la scadenza dei termini aveva attivato anche la negoziazione. Il Tribunale aveva quindi dichiarato la domanda improcedibile e la Corte d’appello ha confermato la decisione.

Secondo la Corte napoletana, quando la legge impone esclusivamente la negoziazione assistita, le parti non possono sostituirla con una mediazione non obbligatoria sulla base della possibile efficacia dell’uno o dell’altro strumento. Al giudice non è consentito disapplicare la specifica condizione scelta dal legislatore.

Il confronto tra le decisioni mostra la concreta importanza del termine assegnato dal giudice: anche dopo il rilievo dell’omissione, avviare una procedura diversa da quella prescritta può condurre alla dichiarazione di improcedibilità. La sentenza di Nola si inserisce quindi in un contrasto ancora aperto e il suo argomento sulla sostituzione non costituiva l’unica ragione per respingere l’eccezione.

Procedibilità e fondatezza restano piani distinti

Il riconoscimento della procedibilità non ha comportato la vittoria dell’attore. Il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda risarcitoria per insufficienza delle prove relative all’esistenza e alla consistenza dei danni e al loro nesso causale con il bene in custodia.

Il riconoscimento, da parte del condominio, dell’esistenza di infiltrazioni e della necessità di lavori sulla copertura non dimostrava da solo i danni allegati dall’attore né permetteva di quantificarli. Il Tribunale ha escluso che una consulenza tecnica d’ufficio potesse colmare la carenza, perché la consulenza non può sostituire la prova spettante alla parte.

La domanda è stata pertanto respinta, con condanna dell’attore alle spese nei confronti del condominio e della società costituita chiamata in causa. Superare una condizione di procedibilità consente al giudice di esaminare la domanda, ma non ne anticipa né garantisce l’accoglimento.

La conseguenza pratica

La sentenza n. 2609/2026 offre un argomento a favore dell’idoneità della mediazione volontaria a soddisfare la finalità della negoziazione assistita, ma lo fa all’interno di una vicenda processuale specifica. L’eccezione era stata proposta da un terzo chiamato, il convenuto non l’aveva sollevata e non risultava un rilievo d’ufficio entro la prima udienza.

Quando la legge prescrive la negoziazione assistita e non anche la mediazione obbligatoria, affidarsi soltanto alla mediazione resta dunque una scelta rischiosa. Se l’omissione viene rilevata tempestivamente, occorre utilizzare i quindici giorni assegnati dal giudice per comunicare l’invito alla negoziazione richiesta, senza presumere che una diversa procedura sia sufficiente.

Il valore della decisione di Nola risiede nel contributo a un confronto interpretativo ancora aperto, non nell’introduzione di un’equivalenza automatica tra gli strumenti ADR.

Scarica la sentenza del Tribunale di Nola n. 2609/2026

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