La Cassazione chiarisce quando la partecipazione tramite delegato è valida: non basta presenziare o assistere, servono poteri sostanziali effettivi per trattare e comporre la controversia.
La Cassazione n. 10978/2026 conferma che nella mediazione obbligatoria la presenza personale non è assoluta: la parte può essere rappresentata da soggetto munito di procura sostanziale. Non è richiesta l’autentica notarile, basta una procura scritta che conferisca poteri decisionali e negoziali.