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Corte d’Appello di Ancona, sentenza 568/2026: conciliazione prima del decreto

Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
Dott. Mauro Vanacore
28 set
Tempo di lettura: 2 min
La Corte d’Appello di Ancona, I Sezione civile, con sentenza n. 568 del 19 maggio 2026, ha accolto l’appello nell’opposizione a un decreto ingiuntivo per prestazioni d’opera intellettuale. Ha dichiarato improcedibile la domanda, revocato il decreto ingiuntivo e compensato integralmente le spese di lite: al centro della decisione, la clausola contrattuale che imponeva di ricorrere alla conciliazione prima di ogni giudizio.

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Impegno contrattuale alla conciliazione e documenti barrati a rappresentare la revoca del decreto ingiuntivo della Corte di Appello di Ancona.

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Dall’opposizione all’appello

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In primo grado il Tribunale di Macerata aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo. In appello, l’opponente ha riproposto l’eccezione di improcedibilità fondata sul mancato ricorso alla conciliazione prevista dall’art. 12 del contratto.

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La Corte d’Appello di Ancona ha accolto questa eccezione. L’esito non deriva però da una regola generale secondo cui la mediazione deve sempre precedere un decreto ingiuntivo: dipende dalla clausola esaminata e dal ragionamento svolto nella sentenza.

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La clausola rendeva previo il tentativo di conciliazione

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Il contratto prevedeva una procedura di conciliazione per le controversie relative al rapporto e impegnava le parti a ricorrervi prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

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Secondo la Corte, questa formulazione aveva carattere cogente e comportava una preclusione temporanea all’iniziativa giudiziale. Il vincolo, nel caso concreto, riguardava anche il ricorso per decreto ingiuntivo: non si trattava quindi di un generico richiamo alla composizione amichevole della lite.

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La distinzione tra clausola contrattuale e opposizione a decreto ingiuntivo

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L’art. 5-sexies del d.lgs. 28/2010 riguarda l’ipotesi in cui un contratto, uno statuto o un atto costitutivo contengano una clausola di mediazione. In questo caso, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; se manca, su eccezione di parte entro la prima udienza, si applica il meccanismo previsto dall’art. 5, comma 2.

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L’art. 5-bis disciplina invece il giudizio di opposizione quando un’azione soggetta alla mediazione prevista dall’art. 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo. In quel perimetro, l’onere di presentare la domanda di mediazione nel giudizio di opposizione è posto a carico della parte che ha proposto il ricorso.

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La sentenza di Ancona mette in evidenza che i due piani non sono sovrapponibili. Per la Corte, la precisa volontà contrattuale di esperire la conciliazione prima di qualsiasi giudizio non poteva essere svuotata rinviando il passaggio alla sola fase dell’opposizione.

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Il limite temporale della decisione e il criterio pratico

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La Corte ha rilevato che il contratto era stato concluso nel 2020 e il ricorso monitorio proposto nel 2021, dunque prima del d.lgs. 149/2022. Il ragionamento della sentenza valorizza anche un percorso interpretativo volto a dare efficacia alla volontà espressa dalle parti, senza presentare l’art. 5-sexies come applicato retroattivamente in modo diretto.

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Il riflesso pratico resta circoscritto al caso e alla formulazione della clausola. Prima di avviare un recupero monitorio, è utile distinguere tra mediazione obbligatoria prevista dalla legge e clausola contrattuale, leggendo con attenzione l’impegno concretamente assunto dalle parti.

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Sentenza Corte d'Appello di Ancona n. 568/2026

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