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Tribunale di Belluno, sentenza n. 34/2026: mediazione a Roma e accordo tacito

Tribunale di Belluno, sentenza n. 34/2026: mediazione a Roma e accordo tacito

Immagine del redattore: Dott. Aldo Barone
Dott. Aldo Barone
24 set
Tempo di lettura: 2 min
Nel giudizio su un’impugnazione di delibera condominiale, il Tribunale ordinario di Belluno ha respinto l’eccezione di improcedibilità relativa a una mediazione avviata a Roma. La sentenza n. 34/2026, depositata il 13 gennaio 2026, ha ritenuto che, in quel caso concreto, le parti avessero raggiunto tacitamente un accordo sulla deroga territoriale.

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Stretta di mano simbolica tra Belluno e Roma per la mediazione svolta nella capitale

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La regola sulla sede della mediazione

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L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione sia depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La stessa disposizione stabilisce però che la competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti.

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L’eccezione sollevata nel processo di Belluno

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La causa riguardava l’impugnazione di una delibera condominiale. In via preliminare era stata eccepita l’improcedibilità della domanda, poiché la mediazione si era svolta presso un organismo con sede a Roma e non nel circondario del Tribunale di Belluno.

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Il Tribunale, giudicando in primo grado, ha respinto l’eccezione e ha ritenuto la procedura correttamente instaurata.

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Gli elementi che hanno portato all’accordo tacito

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La decisione non si fonda su un solo comportamento. Il giudice ha valutato insieme la partecipazione agli incontri di mediazione, l’accettazione del regolamento dell’organismo e la mancata formulazione di eccezioni in quella sede.

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Nella motivazione rileva anche la prova, fornita dal ricorrente, di un protocollo d’intesa tra l’organismo adito e un organismo con sede a Belluno. Questo insieme di circostanze ha condotto il Tribunale a ravvisare, nel caso esaminato, un accordo implicito per derogare alla competenza territoriale.

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Una decisione legata alle circostanze del caso

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La sentenza applica la possibilità di deroga prevista dalla legge, ma non elimina la regola territoriale fissata dall’art. 4 del d.lgs. 28/2010. Si tratta di una pronuncia di primo grado costruita sugli elementi concreti emersi nel giudizio.

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Per questo, non rappresenta una sanatoria automatica di ogni scelta territoriale difforme: la rilevanza della sede e l’eventuale accordo delle parti restano da leggere alla luce delle circostanze considerate nella singola vicenda.

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Sentenza del Tribunale ordinario di Belluno n. 34/2026, 13 gennaio 2026

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