
Tribunale di Belluno, sentenza n. 34/2026: mediazione a Roma e accordo tacito

Nel giudizio su un’impugnazione di delibera condominiale, il Tribunale ordinario di Belluno ha respinto l’eccezione di improcedibilità relativa a una mediazione avviata a Roma. La sentenza n. 34/2026, depositata il 13 gennaio 2026, ha ritenuto che, in quel caso concreto, le parti avessero raggiunto tacitamente un accordo sulla deroga territoriale.

La regola sulla sede della mediazione
L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione sia depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La stessa disposizione stabilisce però che la competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti.
L’eccezione sollevata nel processo di Belluno
La causa riguardava l’impugnazione di una delibera condominiale. In via preliminare era stata eccepita l’improcedibilità della domanda, poiché la mediazione si era svolta presso un organismo con sede a Roma e non nel circondario del Tribunale di Belluno.
Il Tribunale, giudicando in primo grado, ha respinto l’eccezione e ha ritenuto la procedura correttamente instaurata.
Gli elementi che hanno portato all’accordo tacito
La decisione non si fonda su un solo comportamento. Il giudice ha valutato insieme la partecipazione agli incontri di mediazione, l’accettazione del regolamento dell’organismo e la mancata formulazione di eccezioni in quella sede.
Nella motivazione rileva anche la prova, fornita dal ricorrente, di un protocollo d’intesa tra l’organismo adito e un organismo con sede a Belluno. Questo insieme di circostanze ha condotto il Tribunale a ravvisare, nel caso esaminato, un accordo implicito per derogare alla competenza territoriale.
Una decisione legata alle circostanze del caso
La sentenza applica la possibilità di deroga prevista dalla legge, ma non elimina la regola territoriale fissata dall’art. 4 del d.lgs. 28/2010. Si tratta di una pronuncia di primo grado costruita sugli elementi concreti emersi nel giudizio.
Per questo, non rappresenta una sanatoria automatica di ogni scelta territoriale difforme: la rilevanza della sede e l’eventuale accordo delle parti restano da leggere alla luce delle circostanze considerate nella singola vicenda.
Sentenza del Tribunale ordinario di Belluno n. 34/2026, 13 gennaio 2026
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