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Sentenza di Torre Annunziata: chi invitare in mediazione e quando contestarne la sede. Cover del commento alla sentenza 549/2026 del 24 febbraio 2026.

Sentenza di Torre Annunziata: chi invitare in mediazione e quando contestarne la sede

Immagine del redattore: Dott. Aldo Barone
Dott. Aldo Barone
15 ott
Tempo di lettura: 5 min
Chi doveva essere invitato in mediazione per ottenere la rimozione di un armadio da un ballatoio condominiale? E poteva essere contestata la sede dell’organismo soltanto nella fase finale della causa? La sentenza n. 549/2026 del 24 febbraio 2026 del Tribunale di Torre Annunziata risponde a entrambi i quesiti: collega i soggetti necessari alla domanda concretamente proposta e dichiara tardiva la contestazione territoriale formulata nella comparsa conclusionale.

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Sentenza di Torre Annunziata: chi invitare in mediazione e quando contestarne la sede. Cover del commento alla sentenza 549/2026 del 24 febbraio 2026.

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Perché non era necessario convocare la sorella e la madre

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Un condomino chiedeva la rimozione di un armadio in alluminio, chiuso a chiave e collocato sul ballatoio comune, insieme al ripristino dei luoghi, a una misura coercitiva per il ritardo e al risarcimento del danno. La mediazione era stata avviata nel settembre 2015 e si era conclusa con esito negativo; il giudizio deciso dalla sentenza era invece iniziato nel 2022.

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Il convenuto, cioè la persona contro cui era stata proposta la domanda, sosteneva che alla mediazione dovessero essere chiamate anche la sorella, contitolare della nuda proprietà dell’appartamento, e la madre usufruttuaria. Il Tribunale ha escluso il litisconsorzio necessario: in questa causa non occorreva la partecipazione di più soggetti per poter decidere la domanda.

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Il punto decisivo era la disponibilità materiale esclusiva dell’armadio in capo al convenuto, confermata dalle allegazioni e dall’istruttoria. Poiché si chiedevano la rimozione del manufatto e il ripristino della parte comune, il giudice poteva pronunciarsi nei suoi confronti senza coinvolgere gli altri titolari di diritti sull’appartamento. Su questa base ha ritenuto corretta anche la mediazione promossa contro di lui soltanto, affermando la corrispondenza tra parti necessarie del processo e soggetti necessari della mediazione.

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La conclusione dipende dunque dalla pretesa concreta e dalla disponibilità del manufatto: non esclude in generale nudi proprietari o usufruttuari dalle mediazioni. Il Tribunale affronta la necessità della loro partecipazione, questione distinta dall’eventuale utilità della presenza di altre persone in una trattativa.

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La stessa sentenza mostra come il perimetro possa cambiare al cambiare delle domande. Distingue l’eccezione riconvenzionale di usucapione, usata soltanto per contrastare la richiesta avversaria e con un accertamento limitato alle parti, dalla domanda riconvenzionale diretta a ottenere il riconoscimento della proprietà esclusiva: quest’ultima comporterebbe il coinvolgimento necessario degli altri condomini. È una distinzione che chiarisce il peso delle domande proposte, senza risolvere ogni possibile questione sulla mediazione delle riconvenzionali.

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Come si individua oggi la sede dell’organismo

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Per comprendere la seconda contestazione occorre distinguere la vicenda, iniziata con una mediazione del 2015, dalla disciplina attuale. Oggi l’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010 richiede di depositare la domanda presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la specifica controversia. Il riferimento non è quindi, di per sé, la residenza di chi presenta la domanda o di chi viene invitato.

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La norma consente una diversa scelta per accordo delle parti. Il comma 2 richiede inoltre che l’istanza indichi l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa: l’individuazione dei soggetti e della sede si accompagna così alla definizione della controversia portata in mediazione.

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La contestazione della sede arrivata in comparsa conclusionale

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Nel caso esaminato, l’organismo aveva sede a Napoli. Il convenuto ne contestò la competenza territoriale soltanto nella comparsa conclusionale, l’atto della fase finale del giudizio destinato a illustrare le conclusioni e le ragioni delle parti.

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Il Tribunale osserva che l’art. 4 del d.lgs. 28/2010 stabilisce il criterio territoriale, ma non disciplina espressamente le conseguenze della sua violazione. Ricorre quindi, per analogia, alla disciplina della competenza giudiziaria, considera derogabile la competenza territoriale dell’organismo e indica nella prima udienza il momento in cui la contestazione avrebbe dovuto essere sollevata.

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L’esito concreto è l’inammissibilità dell’eccezione perché tardiva. Il riferimento alla prima udienza appartiene al percorso interpretativo della pronuncia: non è un termine espressamente fissato dall’art. 4 per contestare la sede dell’organismo.

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Perché i diversi termini non vanno sovrapposti

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Il richiamo analogico utilizzato dalla sentenza richiede una distinzione. L’art. 38 c.p.c. disciplina l’incompetenza del giudice: il convenuto deve eccepirla nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, a pena di decadenza. Il rilievo d’ufficio riguarda invece ipotesi determinate e segue una disciplina distinta: nel testo vigente avviene con il decreto previsto dall’art. 171-bis oppure, nei procedimenti ai quali questo non si applica, non oltre la prima udienza. Questi termini non si trasferiscono automaticamente agli organismi di mediazione.

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Un altro piano ancora è quello dell’improcedibilità. L’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 28/2010 include il condominio tra le materie di mediazione obbligatoria e configura l’esperimento della procedura come condizione di procedibilità della domanda introduttiva. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, oppure rilevata dal giudice non oltre la prima udienza.

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Quando la mediazione non è stata esperita, oppure è iniziata ma non si è conclusa, il giudice fissa una successiva udienza dopo il termine previsto dall’art. 6. In quella sede verifica se la condizione sia stata soddisfatta e, se manca, dichiara l’improcedibilità. Questo meccanismo spiega il controllo sull’esperimento della mediazione; non assicura una soluzione automatica per ogni irregolarità territoriale.

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Restano quindi distinti la soluzione della sentenza sulla contestazione formulata a fine causa, il termine della comparsa di risposta previsto per eccepire l’incompetenza del giudice e il limite della prima udienza relativo all’improcedibilità. Dalla pronuncia non si ricava che sia sempre sufficiente attendere la prima udienza per contestare la sede della mediazione.

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Le cautele sulla sede e l’esito della controversia

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La decisione non stabilisce neppure che il silenzio, l’assenza o la partecipazione senza contestazioni costituiscano sempre un accordo sulla deroga territoriale. La cautela operativa è verificare la sede prima di avviare la procedura, rendere chiari l’eventuale accordo derogatorio o il dissenso e affrontare tempestivamente la questione nella difesa processuale. Sono indicazioni prudenziali, non nuove formalità né garanzie di ammissibilità.

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Quanto ai soggetti, il caso invita a partire dalla domanda: quale risultato si chiede e nei confronti di chi può essere disposto? Per l’armadio sul ballatoio, il nesso tra rimozione richiesta e disponibilità esclusiva del manufatto ha consentito di decidere contro il solo convenuto.

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Nel merito, il Tribunale ha ordinato la rimozione dell’armadio e il ripristino dello stato dei luoghi. Ha inoltre fissato una misura coercitiva di 20 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione, dal trentesimo giorno dalla notificazione del provvedimento e per non oltre 180 giorni. La domanda di risarcimento è stata invece respinta per mancata prova del danno: la misura per il ritardo resta distinta dal risarcimento.

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Il testo della sentenza

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