La competenza territoriale dell’organismo di mediazione può essere derogata dalle parti e tale deroga può emergere anche in modo tacito. La partecipazione alla procedura senza contestare la sede e la cooperazione tra organismi possono sanare il vizio territoriale.
La presentazione della mediazione obbligatoria davanti a un organismo territorialmente incompetente rende la successiva domanda giudiziale improcedibile, salvo un accordo tra le parti che deroghi ai criteri di competenza. Lo svolgimento dell’incontro in modalità telematica non è idoneo a sanare vizi di competenza territoriale, come illustrato nel caso relativo a contestazioni di un mutuo fondiario.