
Il principio della competenza territoriale nella mediazione
- Dott. Mauro Vanacore

- 4 giorni fa
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In materia di mediazione obbligatoria, la competenza territoriale dell’organismo deve coincidere con il circondario del giudice competente per la controversia. Tuttavia, tale competenza non ha carattere assoluto e può essere derogata dalle parti. Anche un comportamento concludente, come la partecipazione alla procedura senza sollevare eccezioni, può sanare eventuali vizi.

Il principio della competenza territoriale nella mediazione
L’art. 4 del D.Lgs. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione sia presentata presso un organismo ubicato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La regola mira a garantire coerenza tra sede della procedura stragiudiziale e foro naturale della lite. Tale impostazione è stata ulteriormente coordinata dal legislatore con gli interventi di riforma più recenti.
Nonostante questa previsione, la competenza territoriale dell’organismo non ha natura inderogabile. La normativa non esclude infatti la possibilità che le parti concordino una diversa sede per lo svolgimento della mediazione. Ciò assume rilievo soprattutto nei casi in cui la questione venga sollevata solo successivamente, in sede giudiziale.
Il caso: impugnazione di delibera condominiale
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una delibera assembleare relativa all’adeguamento antincendio di un’autorimessa interrata e alla ripartizione delle spese. Il proprietario di un’unità immobiliare ha proposto ricorso per chiedere la declaratoria di nullità della deliberazione, ritenendola affetta da illiceità e impossibilità dell’oggetto.
Secondo il ricorrente, un vincolo tavolare del 1971 avrebbe limitato la capienza dell’autorimessa a nove box auto, rendendo illegittimo ogni progetto fondato su una diversa consistenza. È stata inoltre contestata la validità del voto espresso da una società proprietaria di magazzini e non di garage.
Il Condominio e la società intervenuta hanno resistito, sollevando, tra le varie eccezioni preliminari, l’improcedibilità della domanda giudiziale per irregolarità della mediazione, svolta presso un organismo con sede a Roma anziché nel circondario di Belluno.
Partecipazione senza eccezioni e sanatoria del vizio
Il Tribunale ha esaminato in via preliminare l’eccezione di improcedibilità fondata sulla violazione del criterio territoriale. Secondo la difesa dei resistenti, l’avvio della mediazione presso un organismo diverso da quello territorialmente competente avrebbe inficiato la procedura, impedendo la proponibilità della domanda giudiziale.
Il Giudice ha tuttavia chiarito che la competenza territoriale dell’organismo è derogabile. L’accordo tra le parti non deve necessariamente essere espresso in forma scritta o preventiva, ma può emergere anche in modo tacito attraverso il comportamento concludente tenuto durante la procedura.
Nel caso concreto, le parti avevano partecipato agli incontri di mediazione presso l’organismo romano senza sollevare alcuna contestazione sulla sede. L’accettazione del regolamento e il silenzio sulla questione territoriale sono stati ritenuti elementi idonei a integrare un’accettazione implicita della deroga.
Il rilievo della cooperazione tra organismi
Il Tribunale ha valorizzato anche un profilo organizzativo. È stato infatti dimostrato che l’organismo presso cui si era svolta la mediazione aveva stipulato un protocollo d’intesa con un organismo locale di Belluno, in conformità al D.M. 180/2010.
Tale cooperazione tra enti è stata ritenuta coerente con la ratio della normativa, che mira a garantire un efficace collegamento con il territorio. Questo elemento ha ulteriormente rafforzato la valutazione di regolarità della procedura svolta.
Le conseguenze sulla procedibilità della domanda
Secondo il Tribunale, la parte che partecipa alla mediazione in un distretto diverso da quello naturale senza eccepire tempestivamente l’incompetenza non può successivamente invocare l’improcedibilità in giudizio. Il comportamento tenuto durante la fase stragiudiziale assume rilievo decisivo.
La mancata contestazione immediata integra dunque un accordo in deroga alla competenza territoriale dell’organismo. In tali condizioni, la mediazione deve considerarsi validamente esperita e la domanda giudiziale procedibile.



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