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Organismo incompetente: improcedibilità anche con mediazione telematica

  • Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
    Dott. Mauro Vanacore
  • 26 feb
  • Tempo di lettura: 3 min
La mediazione obbligatoria deve essere avviata davanti a un organismo territorialmente competente, altrimenti non soddisfa la condizione di procedibilità prevista dalla legge. Lo svolgimento dell’incontro in modalità telematica non è sufficiente a sanare eventuali vizi legati alla competenza territoriale. In mancanza di un accordo tra le parti che deroghi ai criteri ordinari, l’errore nella scelta dell’organismo comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Organismo territorialmente incompetente e condizione di procedibilità

La presentazione unilaterale di un’istanza di mediazione obbligatoria dinanzi a un organismo territorialmente incompetente non soddisfa la condizione di procedibilità prevista dal D.Lgs. 28/2010. Se tale irregolarità viene tempestivamente eccepita, la procedura non è idonea a produrre effetti giuridici validi. Ne consegue che la successiva domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile.

Il principio affermato chiarisce che la competenza territoriale dell’organismo di mediazione non è un aspetto meramente formale. Essa incide direttamente sulla regolarità del tentativo obbligatorio e sulla possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale. Solo un accordo tra le parti può consentire una deroga ai criteri territoriali previsti.

Il caso: contestazione di un mutuo fondiario

Un soggetto ha citato in giudizio un istituto di credito per contestare la validità di un mutuo fondiario stipulato nel 2008 e successivamente rinegoziato nel 2017. Il contratto era stato concluso per ripianare debiti pregressi derivanti da un precedente mutuo del 1994, di cui l’attore aveva assunto l’obbligazione mediante accollo.

Nel giudizio sono stati dedotti molteplici profili di invalidità, tra cui la presunta inesistenza della posta debitoria sottostante, la violazione della normativa antiusura e l’applicazione di interessi anatocistici tramite ammortamento cosiddetto “alla francese”. Sono state inoltre sollevate contestazioni relative all’indeterminatezza dei tassi per mancata allegazione del piano di ammortamento e alla divergenza tra l’Indice Sintetico di Costo dichiarato e quello effettivamente applicato. L’attore ha quindi chiesto il ricalcolo dei rapporti e la restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite dalla banca.

L’eccezione di improcedibilità sollevata dalla banca

Costituendosi in giudizio, la banca ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità della domanda per vizi relativi alla mediazione e per incompetenza territoriale dell’organismo adito. Nel merito ha contestato tutte le doglianze e ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell’attore al pagamento del debito residuo, quantificato in circa 80.000 euro, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento.

La causa è stata istruita anche mediante consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile. Tuttavia, la questione preliminare relativa al corretto esperimento della mediazione si è rivelata decisiva ai fini della decisione.

Mediazione telematica e competenza territoriale

Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità delle domande attoree per mancato rituale esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010. L’istanza era stata presentata presso un organismo con sede legale a Pisa e sede operativa a Trento, mentre la competenza territoriale spettava al Tribunale di Terni e dunque a un organismo radicato in quel circondario.

Secondo il principio richiamato, la domanda di mediazione proposta davanti a un organismo territorialmente incompetente non soddisfa la condizione di procedibilità, salvo che vi sia un accordo tra le parti per derogare ai criteri del forum commissi delicti o della residenza del convenuto. Il giudice ha inoltre precisato che lo svolgimento dell’incontro in modalità telematica non può sanare l’incompetenza, poiché la tecnologia costituisce una semplice modalità operativa e non uno strumento idoneo a superare le regole sulla competenza territoriale stabilite dal legislatore.

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