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Negoziazione assistita al posto della mediazione demandata: domanda improcedibile

  • Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
    Dott. Mauro Vanacore
  • 19 mar
  • Tempo di lettura: 3 min
Quando il giudice dispone l’esperimento della mediazione obbligatoria, la parte non può sostituirla con la negoziazione assistita. I due strumenti, pur condividendo la finalità deflattiva, non sono fungibili e presentano differenze strutturali rilevanti. L’inosservanza dell’ordine giudiziale comporta l’improcedibilità della domanda, come confermato dal Tribunale di Ancona con la sentenza n. 289/2026.

La mediazione demandata non è sostituibile

In tema di condizioni di procedibilità, qualora il giudice disponga l’esperimento della mediazione obbligatoria, l’attivazione della negoziazione assistita non costituisce un valido equipollente. I due istituti sono distinti per struttura, presupposti e garanzie. La specificità della mediazione, quando imposta dalla legge o dal giudice, non ammette surrogati.

Il Tribunale di Ancona ha ribadito che l’inosservanza dell’ordine giudiziale determina l’improcedibilità della domanda. È irrilevante che la parte abbia promosso un diverso tentativo di composizione stragiudiziale. Ciò che rileva è l’adempimento esatto della condizione di procedibilità indicata dal giudice, comprensiva del corretto strumento normativamente previsto.

Il caso esaminato dal Tribunale

Un assicurato aveva agito in giudizio nei confronti della propria compagnia per ottenere un indennizzo superiore a 60.000 euro relativo a un infortunio occorso nel 2022. La compagnia si era costituita sostenendo che la somma già corrisposta, pari a circa 1.000 euro, fosse pienamente satisfattiva.

Rilevata la natura assicurativa della controversia, il Tribunale, con decreto ex art. 171-bis c.p.c., aveva disposto l’esperimento della mediazione obbligatoria, assegnando i termini di legge. L’attore, tuttavia, non aveva avviato la procedura di mediazione, limitandosi a promuovere un invito alla negoziazione assistita.

Dinanzi al giudice, la parte attrice ha sostenuto l’equipollenza tra i due istituti. Il Tribunale ha però constatato la mancata attivazione della mediazione, nonostante il preciso ordine impartito, e ha dichiarato l’improcedibilità delle domande, condannando l’attore alla rifusione delle spese di lite.

Mediazione e negoziazione: istituti non fungibili

La decisione si fonda sul principio della non fungibilità tra mediazione obbligatoria, disciplinata dal D.Lgs. 28/2010, e negoziazione assistita, prevista dal D.L. 132/2014. Sebbene entrambe le procedure siano finalizzate alla risoluzione stragiudiziale delle controversie, le loro caratteristiche strutturali sono profondamente diverse.

Elemento centrale della mediazione è la presenza di un terzo neutrale e imparziale, il mediatore, che facilita il dialogo tra le parti e può formulare una proposta. Nella negoziazione assistita, invece, il confronto si svolge esclusivamente tra i difensori delle parti, senza l’intervento di un soggetto terzo.

Secondo la giurisprudenza richiamata nella sentenza, la mediazione offre maggiori garanzie proprio grazie alla presenza del mediatore. Pertanto, nei casi in cui la legge prevede obbligatoriamente la mediazione, come in materia assicurativa, non è possibile ritenere la negoziazione assistita un utile surrogato.

Il coordinamento tra le procedure e l’errore processuale

Il legislatore ha previsto un preciso coordinamento tra mediazione e negoziazione assistita. L’art. 3 del D.L. 132/2014 stabilisce l’obbligatorietà della negoziazione per le domande di pagamento di somme inferiori a 50.000 euro, ma esclude tale obbligo nei casi in cui sia prevista la mediazione obbligatoria. Ne deriva che la mediazione rappresenta un filtro prevalente.

Nel caso esaminato, l’attore ha commesso un duplice errore: ha attivato la negoziazione in una materia affidata alla mediazione e ha disatteso uno specifico ordine del giudice che richiamava espressamente il D.Lgs. 28/2010. Il rifiuto della controparte di aderire alla negoziazione non lo esonerava dall’avviare la procedura corretta.

Solo il verbale di mancata partecipazione o di esito negativo della mediazione è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità. La richiesta tardiva di un nuovo termine per rimediare all’errore non ha consentito alcuna sanatoria. Il processo si è così concluso con una pronuncia di improcedibilità, senza decisione nel merito.

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