Mediazione: la “simmetria” è decisiva per la procedibilità
- Dott. Mauro Vanacore

- 26 mar
- Tempo di lettura: 3 min
In materia di mediazione obbligatoria, la corrispondenza tra quanto dedotto nell’istanza di mediazione e quanto successivamente proposto in giudizio costituisce un elemento essenziale ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità.
Una formulazione generica, ovvero priva di specifiche contestazioni, è idonea a compromettere la funzione stessa dell’istituto, impedendo un effettivo e consapevole tentativo di composizione della controversia.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano, che, con la sentenza n. 390/2026, ha ribadito con chiarezza tale principio, dichiarando improcedibile la domanda giudiziale per difetto di necessaria corrispondenza tra le pretese introdotte in sede di mediazione e quelle successivamente azionate in giudizio.

Il principio di simmetria tra mediazione e giudizio
In materia di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità può ritenersi validamente assolta solo in presenza di una piena corrispondenza tra i fatti esposti nell’istanza di mediazione e quelli successivamente dedotti in sede processuale.
Non è sufficiente un generico riferimento all’oggetto della controversia: è invece necessario che siano indicate in modo chiaro e puntuale le ragioni poste a fondamento della pretesa.
L’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce infatti che l’istanza di mediazione debba contenere l’indicazione delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della domanda. Tale previsione richiama la struttura degli atti introduttivi del giudizio e impone una sostanziale coerenza tra la fase stragiudiziale e quella processuale.
Qualora la mediazione venga avviata su basi generiche e, in sede giudiziale, vengano invece introdotte contestazioni specifiche non previamente esposte, si determina un’asimmetria che impedisce di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità. In tali casi, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile.
Il caso: impugnazione di delibera condominiale
La vicenda esaminata dal Tribunale di Milano riguarda l’impugnazione di una delibera assembleare del 27 novembre 2023. Alcuni condomini avevano richiesto l’annullamento di specifici punti all’ordine del giorno, lamentando criticità relative alla trasparenza del rendiconto, errori nei criteri di ripartizione delle spese e indeterminatezza di alcune decisioni concernenti interventi di manutenzione e analisi delle acque potabili.
Il Condominio, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la decadenza dall’impugnazione, evidenziando la mancanza di corrispondenza tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale, oltre a contestare nel merito le doglianze attoree.
Nel corso del procedimento si sono svolti due tentativi di mediazione: uno ante causam e uno demandato dal giudice nel maggio 2025, entrambi conclusi senza esito positivo.
In sede decisoria, il Tribunale ha rilevato che le contestazioni articolate in citazione non erano state adeguatamente rappresentate nella precedente istanza di mediazione. Applicando il principio della “ragione più liquida”, il giudice ha quindi dichiarato la domanda improcedibile.
La funzione della mediazione e il diritto di difesa
Il fulcro della decisione risiede nella funzione deflattiva della mediazione, istituto volto a favorire una composizione anticipata della controversia sulla base dei reali motivi del contendere.
Qualora tali motivi non vengano esplicitati con sufficiente chiarezza, l’organismo di mediazione non è posto nelle condizioni di svolgere efficacemente il proprio ruolo.
La necessaria simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale tutela, inoltre, il diritto di difesa della controparte. Solo una chiara esposizione delle contestazioni consente infatti alla parte chiamata in mediazione di comprendere l’effettiva portata delle pretese e di valutare consapevolmente eventuali soluzioni conciliative.
Secondo il Tribunale, una divergenza sostanziale tra quanto dedotto in mediazione e quanto prospettato in giudizio equivale all’introduzione di una domanda nuova, che non ha superato il filtro obbligatorio della mediazione e non può quindi ritenersi procedibile.
Decadenza e improcedibilità in ambito condominiale
Nel caso di specie, l’istanza di mediazione si limitava a indicare i numeri dei punti all’ordine del giorno, accompagnati da un generico richiamo a violazioni del Codice Civile e del regolamento condominiale.
Non erano invece state esplicitate le specifiche contestazioni successivamente sviluppate in giudizio, quali quelle relative all’intellegibilità del rendiconto o a singole voci di spesa.
In ambito condominiale, l’impugnazione delle delibere è soggetta al termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. L’effetto interruttivo di tale termine è subordinato all’avvio di una procedura di mediazione validamente instaurata, ossia coerente con i motivi di impugnazione.
Nel caso concreto, non essendo stata attivata una mediazione adeguatamente riferita ai motivi specifici entro il termine di legge, il diritto all’impugnazione è stato ritenuto estinto per decadenza.
Di conseguenza, la domanda giudiziale è stata dichiarata integralmente improcedibile.



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