Nelle impugnazioni di delibere condominiali la domanda di mediazione deve indicare chiaramente le censure contestate; censure diverse o più ampie in giudizio possono determinare l’improcedibilità. Una istanza dettagliata favorisce il confronto e la partecipazione consapevole delle parti.
La corrispondenza tra quanto dedotto nell’istanza di mediazione e quanto proposto in giudizio è essenziale per la condizione di procedibilità. Il Tribunale di Milano ha dichiarato improcedibile la domanda per asimmetria tra mediazione e domanda giudiziale.