Il Tribunale di Ancona ha dichiarato l’improcedibilità della domanda perché la parte ha sostituito la mediazione obbligatoria con la negoziazione assistita. La decisione ribadisce la non fungibilità dei due istituti e l’obbligo di osservare l’ordine giudiziale.
Il Tribunale di Milano ha sanzionato una compagnia assicurativa per non essersi presentata al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo. La sentenza applica le disposizioni dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 28/2010, con conseguenze economiche per l'assenza ingiustificata.