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La mediazione non è una formalità: sanzioni per chi non si presenta senza giustificato motivo

  • Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
    Dott. Mauro Vanacore
  • 18 feb
  • Tempo di lettura: 3 min
La mediazione non è un passaggio burocratico da affrontare con superficialità. È un momento centrale del percorso di risoluzione delle controversie e la sua partecipazione è un preciso dovere per le parti coinvolte. Lo conferma una recente decisione del Tribunale di Milano, che ha sanzionato economicamente chi non si è presentato al primo incontro senza un valido motivo.

La partecipazione al primo incontro è un obbligo

Secondo il Tribunale di Milano, la partecipazione al primo incontro di mediazione costituisce una condotta doverosa. Le parti non possono sottrarsi se non in presenza di un giustificato motivo che abbia i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità. Non è quindi sufficiente comunicare la semplice intenzione di non voler partecipare.

In assenza di circostanze idonee a giustificare l’assenza, trovano applicazione le sanzioni introdotte dalla riforma Cartabia della giustizia civile. Il giudice ha ribadito che la scelta consapevole di non prendere parte alla mediazione espone la parte alle conseguenze economiche previste dalla normativa vigente.

Il caso deciso dal Tribunale di Milano

La pronuncia del 23 dicembre 2025 riguarda una controversia relativa al pagamento dell’indennizzo per il furto di un’autovettura nei confronti di una compagnia assicuratrice. La procedura di mediazione si era conclusa con esito negativo perché l’assicurazione era rimasta assente al primo incontro. La proprietaria del veicolo ha quindi chiesto, oltre all’indennizzo, anche l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 12-bis del decreto legislativo 28/2010.

Il Tribunale ha ritenuto che la compagnia non avesse addotto un valido motivo per giustificare la mancata partecipazione. Dalla sentenza emerge che l’assenza era frutto di una scelta consapevole, legata alla contestazione di alcuni aspetti del fatto, ma non supportata da un impedimento assoluto e non temporaneo.

Le sanzioni applicate

Il giudice ha applicato due distinte sanzioni. Da un lato, ha condannato la società al versamento, in favore dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, come previsto dall’articolo 12-bis, comma 2, del decreto legislativo 28/2010. Nel caso concreto, l’importo è stato pari a 1.032 euro.

Dall’altro lato, la compagnia è stata condannata a versare all’attrice una somma equitativamente determinata di 2.000 euro, ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 3, dello stesso decreto. Il Tribunale ha invece escluso la responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile, ritenendo che essa presupponga un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo.

Un orientamento confermato e dati sulla partecipazione

Il Tribunale di Milano era già giunto a conclusioni analoghe in una precedente decisione del 23 luglio 2025, relativa a una controversia tra un cliente e una banca per la revoca degli affidamenti e la chiusura del conto corrente. Anche in quel caso la banca aveva comunicato l’intenzione di non partecipare alla mediazione senza fornire un giustificato motivo.

I dati del Ministero della Giustizia, riferiti al primo semestre 2025, mostrano come le imprese nel settore dei contratti assicurativi registrino una percentuale di partecipazione alla mediazione pari al 25,7%. Per le controversie sui contratti bancari e sui rapporti bancari, le percentuali salgono rispettivamente al 40,8% e al 52%. Si tratta di numeri che confermano come l’assenza al primo incontro sia ancora un fenomeno diffuso.

La mediazione come occasione concreta, non come formalità

Il messaggio che emerge con chiarezza è che la mediazione non può essere considerata un mero adempimento formale prima del giudizio. La mancata partecipazione ingiustificata comporta conseguenze economiche concrete e immediate. La riforma ha inoltre previsto, per le pubbliche amministrazioni, la trasmissione del provvedimento sanzionatorio alle eventuali autorità di vigilanza competenti.

Affrontare la mediazione con serietà significa valutare realmente la possibilità di una soluzione condivisa e ridurre i tempi e i costi del contenzioso. Per questo è fondamentale avvalersi di un organismo altamente qualificato come ADR Pro Gest Italia, in grado di garantire professionalità, trasparenza e competenza nella gestione del procedimento. La mediazione è un’opportunità reale: ignorarla può tradursi in una scelta onerosa.

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