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ATP e termine di 90 giorni per il giudizio di merito: chiarimenti dal Tribunale di Bologna

  • Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
    Dott. Mauro Vanacore
  • 25 mar
  • Tempo di lettura: 3 min
Con la sentenza n. 1474/2025, il Tribunale di Bologna ha affrontato un tema centrale nelle controversie in materia di responsabilità sanitaria: il termine di novanta giorni per avviare il giudizio di merito dopo il deposito della relazione nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. La decisione chiarisce che il mancato rispetto di tale termine non incide sulla procedibilità della domanda. Si tratta di un principio di particolare rilievo per operatori e parti coinvolte in procedimenti di malpractice medica.

Il caso: domanda di risarcimento per responsabilità sanitaria

La controversia nasce da un’azione promossa da un paziente e successivamente dai suoi eredi per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da presunta malpractice medica. La domanda è stata proposta nei confronti del medico e dell’Azienda Sanitaria Locale competente.

Al centro del giudizio vi erano asserite negligenze nella diagnosi e nella gestione di un glaucoma che aveva colpito l’occhio sinistro del paziente. La vicenda richiedeva un approfondimento tecnico in ordine alla condotta sanitaria e al nesso causale tra comportamento dei sanitari e danno lamentato.

L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.

Il procedimento è stato introdotto mediante ricorso ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 24/2017 in materia di responsabilità sanitaria. Tale strumento consente di acquisire, prima dell’instaurazione del giudizio di merito, elementi di prova attraverso una Consulenza Tecnica d’Ufficio.

L’accertamento tecnico preventivo mira a verificare lo stato dei luoghi o delle cose oppure, come nel caso in esame, la natura e l’entità delle lesioni e il nesso causale con la condotta medica. La legge 24/2017 ha inoltre previsto l’ATP quale condizione di procedibilità obbligatoria, includendo un tentativo di conciliazione tra le parti.

Nel caso specifico, il tentativo conciliativo non ha avuto esito positivo. Si è quindi reso necessario avviare il giudizio di merito, inizialmente introdotto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e successivamente convertito in rito ordinario per la complessità della controversia.

L’eccezione di improcedibilità e il termine di novanta giorni

La parte convenuta ha sollevato eccezione di improcedibilità della domanda, sostenendo il mancato rispetto dei termini previsti dall’articolo 8, comma 3, della legge 24/2017. La norma stabilisce che, in caso di mancata conciliazione o di mancata conclusione dell’ATP entro sei mesi, la domanda diventa procedibile.

La disposizione precisa inoltre che gli effetti della domanda restano salvi se il ricorso per il giudizio di merito viene depositato entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio previsto. Secondo la difesa, il mancato rispetto di tale termine avrebbe comportato l’improcedibilità della domanda giudiziale.

La decisione del Tribunale di Bologna

Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di improcedibilità per due ordini di ragioni. In primo luogo, ha rilevato che nel caso concreto il termine era stato rispettato: la relazione dell’ATP era stata depositata il 16 maggio 2022 e il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. era stato depositato l’11 luglio 2022, quindi entro novanta giorni.

In secondo luogo, e soprattutto, il giudice ha condiviso l’orientamento secondo cui il termine di novanta giorni è funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con l’ATP. Esso non incide sulla procedibilità della successiva domanda di merito in sé.

Una diversa interpretazione, più rigorosa, sarebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo e comporterebbe un aggravio ingiustificato dell’accesso alla giustizia. Il Tribunale ha richiamato sul punto gli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, rafforzando così un indirizzo volto a privilegiare una lettura non formalistica della norma.

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