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Incompetenza territoriale nella mediazione e nel processo: la posizione del Tribunale di Trani

  • Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
    Dott. Mauro Vanacore
  • 20 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min
La mancata contestazione dell’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione non impedisce di eccepire successivamente l’incompetenza del giudice nel processo di merito. Mediazione e giudizio restano infatti su piani distinti, con regole e conseguenze differenti. A chiarirlo è il Tribunale di Trani con l’ordinanza n. 105/2026, intervenendo su un caso che intreccia surrogazione assicurativa, foro esclusivo e comportamento delle parti in sede di mediazione.


Il caso: danno da incendio e azione in surrogazione


La vicenda prende avvio dal danneggiamento di un’autogrù industriale, di proprietà di un’assicurata, a seguito di un incendio verificatosi presso lo stabilimento della società locataria. La compagnia assicuratrice, dopo aver indennizzato la propria assistita per l’importo di 85.000 euro, agisce in surrogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c. per ottenere il rimborso della somma corrisposta.


A fondamento della domanda, l’assicuratore richiama il contratto di noleggio, nel quale la locataria si era assunta ogni rischio connesso al bene, incluso l’incendio, nonché l’obbligo di restituzione nello stato originario anche in caso di forza maggiore. Costituendosi in giudizio, la convenuta solleva diverse eccezioni preliminari, tra cui l’improcedibilità per vizi nella mediazione obbligatoria, il difetto di legittimazione attiva e, in via assorbente, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Trani in favore del Tribunale di Mantova, sulla base di una clausola di foro esclusivo.


La surrogazione dell’assicuratore e le eccezioni opponibili


Il Tribunale chiarisce anzitutto che la surrogazione dell’assicuratore configura una successione a titolo particolare nel credito del danneggiato. L’assicuratore subentra quindi nella stessa posizione sostanziale e processuale dell’assicurato, senza acquisire una posizione autonoma rispetto al rapporto originario.


Da ciò deriva che tutte le eccezioni opponibili al danneggiato sono opponibili anche alla compagnia assicuratrice. Tra queste rientra l’eccezione di incompetenza territoriale fondata su una clausola contrattuale di foro pattizio, che può essere fatta valere nei confronti dell’assicuratore surrogato.


La clausola di foro esclusivo e la deroga alla competenza


Nel contratto di noleggio era previsto che per ogni controversia fosse competente “esclusivamente il Foro di Mantova”. Il Tribunale richiama l’art. 29 c.p.c., secondo cui, per derogare alla competenza ordinaria in modo esclusivo, è necessario che tale volontà sia espressamente stabilita dalle parti.


L’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente”, unitamente alla previsione di inderogabilità anche per ragioni di connessione, evidenzia in modo inequivocabile la volontà dei contraenti di escludere i fori alternativi previsti dalla legge. La clausola, quindi, è ritenuta valida ed efficace anche nei confronti dell’assicuratore che agisce in surrogazione.


Mediazione e giudizio di merito: ambiti distinti


L’attrice sostiene che la convenuta, avendo partecipato alla mediazione presso l’organismo del Foro di Trani senza sollevare eccezioni sulla competenza territoriale, avrebbe implicitamente rinunciato alla clausola di foro esclusivo. Il Tribunale respinge questa tesi, affermando con chiarezza che la competenza dell’organismo di mediazione è distinta da quella del giudice di merito.


La sede della mediazione, derogabile per accordo tra le parti ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, non vincola la competenza giurisdizionale. La mancata contestazione dell’incompetenza dell’organismo non comporta preclusioni nel successivo giudizio e non integra una rinuncia tacita al foro pattizio.


Buona fede in mediazione e decisione sulle spese


Pur riconoscendo l’autonomia tra mediazione e processo, il Tribunale valuta il comportamento della convenuta sotto il profilo della buona fede e della leale collaborazione, richiamando l’art. 8, comma 6, del D.Lgs. 28/2010. Il silenzio mantenuto in sede di mediazione sulla questione territoriale ha infatti indotto l’attrice a incardinare il giudizio davanti a un tribunale poi dichiarato incompetente.


Tale condotta, ritenuta non conforme ai doveri di correttezza, ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite, nonostante l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza. Il Tribunale di Trani ha quindi dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando il Tribunale di Mantova quale giudice competente per la riassunzione della causa.


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