La sentenza del Tribunale di Latina del 9 aprile 2026 chiarisce che la mediazione demandata dal giudice è autonoma rispetto a una mediazione ante causam. Se disposta e non attivata dalle parti, determina l'improcedibilità della domanda e la possibile compensazione delle spese.
Il Tribunale di Trani chiarisce che la mancata contestazione dell’incompetenza territoriale in sede di mediazione non preclude di eccepirla poi nel giudizio di merito. Nel caso esaminato la clausola di foro esclusivo a favore del Tribunale di Mantova è ritenuta valida anche nei confronti dell’assicuratore in surrogazione.