Mediazione demandata dal giudice: se viene disposta, va attivata anche dopo un tentativo già svolto
- Dott. Mauro Vanacore

- 3 giorni fa
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Con la sentenza del 9 aprile 2026, il Tribunale di Latina ha affermato un principio di forte rilievo pratico: la mediazione demandata dal giudice è autonoma e distinta rispetto alla mediazione già svolta prima della causa. Di conseguenza, se il giudice dispone un nuovo tentativo e le parti restano inattive, la domanda diventa improcedibile. La precedente mediazione conclusa negativamente non basta, quindi, a evitare gli effetti dell’inerzia successiva.

Il caso esaminato dal Tribunale di Latina
La controversia riguardava una domanda di divisione di beni caduti in successione. Le attrici chiedevano lo scioglimento della comunione ereditaria relativa ad alcuni immobili. Prima del giudizio avevano già tentato una divisione bonaria e avevano anche esperito una mediazione obbligatoria, conclusa negativamente per mancata adesione della controparte.
Nel corso del processo, la consulenza tecnica d’ufficio faceva emergere la presenza di difformità edilizie relative all’immobile oggetto della domanda di divisione. Alla luce della natura della causa, dello stato dell’istruzione e degli interessi coinvolti, il Tribunale disponeva la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010. Le parti, però, non attivavano il procedimento, con la conseguenza della dichiarazione di improcedibilità della domanda e della compensazione delle spese.
Mediazione obbligatoria e mediazione demandata non coincidono
Il punto centrale della decisione è la distinzione tra la mediazione svolta prima della causa e quella successivamente disposta dal giudice. La mediazione obbligatoria ex lege dipende dall’oggetto della controversia e riguarda le materie per le quali il legislatore ha previsto questo passaggio. La mediazione demandata, invece, nasce da una valutazione del giudice sulla controversia concreta.
Secondo il Tribunale, i due strumenti si fondano su presupposti diversi e non possono essere considerati equivalenti. Il fatto che una mediazione ante causam sia già stata esperita non esaurisce né sostituisce la mediazione disposta in un momento successivo del processo. Per questo, l’ordine del giudice deve essere attuato anche quando un precedente tentativo si è già concluso con esito negativo.
La mediazione può diventare utile anche durante il processo
La decisione valorizza il carattere dinamico della mediazione. La possibilità di comporre una lite non resta necessariamente ferma al momento iniziale del conflitto. Può emergere con maggiore chiarezza dopo l’avvio del giudizio, quando l’istruzione della causa mette in luce elementi nuovi o più definiti.
Nel caso esaminato, le difformità edilizie accertate nel corso della consulenza tecnica rendevano più complessa la prospettiva di una divisione giudiziale immediata. Il Tribunale ha ritenuto che, fuori dal processo, le parti avrebbero potuto cercare una composizione più adeguata ai rispettivi interessi. In questa prospettiva, la mediazione non è stata considerata un adempimento formale, ma uno spazio concreto per affrontare il conflitto in modo più realistico.
Il ruolo del giudice nella mediazione demandata
La sentenza mette in evidenza anche il ruolo attivo del giudice nella gestione della lite. La mediazione demandata non viene presentata come un semplice invito o come un suggerimento privo di conseguenze. È l’esercizio di un potere che il giudice utilizza quando ritiene che, nella causa concreta, esista ancora un margine per una soluzione condivisa.
Questo passaggio è importante anche sul piano pratico. Il giudice non deve limitarsi a prendere atto del fallimento di un tentativo iniziale e proseguire automaticamente verso la decisione. Quando l’evoluzione del processo lo rende opportuno, può disporre un nuovo percorso di mediazione e attribuirgli rilevanza ai fini della procedibilità della domanda.
Una volta disposta, la mediazione demandata è obbligatoria
La pronuncia chiarisce che la mediazione demandata, quando viene disposta dal giudice, non è facoltativa. Diventa una condizione di procedibilità autonoma della domanda. Se non viene esperita entro l’udienza fissata, la conseguenza è l’improcedibilità.
Le parti non possono quindi considerare l’ordinanza del giudice come un passaggio meramente interlocutorio. La valutazione sull’opportunità del nuovo tentativo è rimessa al giudice, non alla libera scelta delle parti. Una volta emesso l’ordine, occorre attivare la mediazione nei termini indicati.
Questo chiarimento rafforza la serietà dell’istituto. La mediazione demandata non è un duplicato della mediazione già svolta, né un adempimento ornamentale. È uno strumento processualmente rilevante, la cui omissione può incidere direttamente sulla prosecuzione della domanda giudiziale.
Improcedibilità e compensazione delle spese
Nel caso deciso dal Tribunale di Latina, l’inerzia delle parti ha portato alla dichiarazione di improcedibilità della domanda. Il precedente tentativo di mediazione non è stato ritenuto sufficiente a evitare tale conseguenza. La ragione è che l’ordine successivo del giudice aveva una propria autonomia e richiedeva una specifica attivazione.
Il Tribunale ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La dichiarazione di improcedibilità derivava infatti dall’inerzia di entrambe le parti, entrambe onerate di dare attuazione all’ordine di mediazione. Anche questo profilo conferma che la mediazione demandata richiede una cooperazione minima da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo.
Il valore della decisione
La sentenza offre un messaggio chiaro: la mediazione non è un rito da consumare una sola volta e poi archiviare. Può riemergere nel corso del processo quando il giudice ritiene che la controversia richieda un confronto diverso da quello strettamente giudiziale. In questo senso, la mediazione demandata è uno strumento autonomo, capace di adattarsi all’evoluzione della lite.
La decisione ribadisce anche un principio di responsabilità processuale. Se il giudice dispone la mediazione, le parti devono attivarla e non possono sottrarsi facendo leva su un tentativo già svolto in precedenza. L’omissione comporta l’improcedibilità della domanda, perché la mediazione demandata diventa una vera condizione di procedibilità.


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