La mediazione obbligatoria è un passo fondamentale nel risolvere le controversie in materia condominiale. Ma quali sono le regole che governano la partecipazione dei condomini in questa procedura? Esploriamo insieme l'inquadramento normativo e le opportunità di partecipazione degli amministratori e dei singoli condomini.
Normativa di riferimento per le liti condominiali
Le controversie condominiali sono soggette all'obbligo della mediazione, come previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010, che include le materie condominiali tra quelle per cui la mediazione è una condizione di procedibilità della domanda.
Questo obbligo è confermato ulteriormente dall’articolo 71 quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, che specifica che le controversie derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del codice civile sono soggette a mediazione .
Il ruolo dell'amministratore di condominio
L'articolo 5 ter del Decreto Legislativo n. 28/2010 e l’articolo 71 quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, delineano chiaramente che l'amministratore del condominio è il soggetto legittimato a partecipare alla mediazione. Grazie alla Riforma Cartabia, l'amministratore può attivare autonomamente la procedura di mediazione senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale, velocizzando così la fase iniziale del procedimento .
L'assemblea condominiale interviene solo successivamente, deliberando sull'accordo raggiunto dall'amministratore durante la mediazione. Tale delibera deve essere presa entro i termini indicati nell'accordo o nella proposta di mediazione, seguendo le maggioranze richieste dall’articolo 1136 c.c. La mancata approvazione entro i termini stabiliti comporta la mancata conclusione della conciliazione.
Partecipazione dei condomini: è possibile?
Nonostante l'amministratore sia il soggetto legittimato, non esiste una norma che impedisca ai singoli condomini di partecipare alla procedura di mediazione. Tuttavia, la loro partecipazione attiva agli incontri è a discrezione del mediatore, che può decidere se dare loro la parola o meno.
La partecipazione dei condomini deve essere valutata con attenzione. Infatti, il buon senso suggerisce di limitare questa pratica per diverse ragioni:
Durata della mediazione: La presenza di numerosi condomini potrebbe allungare i tempi della mediazione, complicando la programmazione degli incontri.
Competenza giuridica: Le questioni condominiali spesso richiedono la conoscenza di complesse questioni giuridiche. La partecipazione di un legale esperto in mediazione può essere più efficace e mirata rispetto alla presenza di diversi condomini con istanze personali .
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