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Chi eccepisce il mancato esperimento della mediazione e successivamente omette di parteciparvi rischia di fare un uso meramente dilatorio dell'istituto

  • Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
    Dott. Mauro Vanacore
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 3 min
La mediazione obbligatoria non può essere invocata come semplice ostacolo processuale. Con la sentenza n. 1069 del 22 maggio 2026, il Tribunale di Taranto ha affrontato il caso di una parte che aveva eccepito il mancato esperimento della mediazione e poi non aveva partecipato al procedimento attivato dalla controparte. Il comportamento è stato valutato come contraddittorio e dilatorio, con rilievo sia sul piano probatorio sia su quello sanzionatorio.

Il caso esaminato dal Tribunale



La controversia nasceva da una richiesta del condominio volta a ottenere l’accesso a due balconi di proprietà esclusiva di un condomino. L’accesso era necessario per completare lavori di manutenzione e risanamento conservativo dello stabile. Il convenuto, costituendosi in giudizio, aveva eccepito in via preliminare l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.



Il Tribunale, ritenendo fondata in astratto l’eccezione, disponeva il rinvio della causa per consentire lo svolgimento della mediazione. Il condominio attivava quindi il procedimento, ma la mediazione si concludeva negativamente per assenza e mancata adesione della parte convenuta. Proprio questa circostanza assume rilievo centrale, perché l’assenza proveniva dalla stessa parte che aveva lamentato il mancato avvio della mediazione.


L’uso strumentale della mediazione



Il punto più significativo della decisione riguarda la coerenza del comportamento processuale. Il Tribunale ha evidenziato la contraddittorietà della condotta del convenuto, che prima aveva eccepito l’omesso esperimento della mediazione e poi non aveva preso parte al procedimento attivato. Tale atteggiamento è stato letto come indice di un intento dilatorio.



Il principio che emerge è chiaro: la mediazione non può essere ridotta a un pretesto per rallentare il giudizio. Se una parte invoca la condizione di procedibilità, deve poi partecipare al procedimento che essa stessa ha richiesto. In caso contrario, la mediazione viene utilizzata in modo non coerente con la sua funzione di confronto tra le parti.


Il rilievo probatorio della mancata partecipazione



La sentenza valorizza la condotta della parte anche ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Il Tribunale non si è limitato a registrare l’assenza al procedimento di mediazione, ma l’ha considerata nel quadro complessivo del giudizio. La mancata partecipazione, soprattutto quando segue un’eccezione di improcedibilità sollevata dalla stessa parte assente, non è quindi un fatto neutro.



Il comportamento tenuto in mediazione può avere riflessi nel processo. Quando emerge una netta incoerenza tra la posizione assunta davanti al giudice e la condotta mantenuta nella procedura ADR, il giudice può tenerne conto nella valutazione del caso. In questo senso, il verbale negativo non esaurisce ogni conseguenza della mediazione.


La sanzione per l’assenza ingiustificata



Un ulteriore profilo rilevante riguarda l’applicazione dell’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010. Il Tribunale ha condannato la parte costituita che non aveva partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato. La sanzione è stata collegata alla mancata partecipazione ingiustificata a una mediazione che costituiva condizione di procedibilità.


Questo passaggio rafforza l’idea che la partecipazione alla mediazione obbligatoria non possa essere trattata come un adempimento formale privo di conseguenze. Chi resta assente senza motivo perde l’occasione di confrontarsi con la controparte. Inoltre, si espone a conseguenze economiche concrete previste dalla disciplina applicabile.



Una mediazione da prendere sul serio



La decisione è significativa perché tutela la mediazione dal suo uso opportunistico. Non si limita a ribadire che il procedimento va attivato quando richiesto, ma chiarisce che deve anche essere rispettato da chi lo invoca. La mediazione ha senso solo se viene considerata come uno spazio reale di interlocuzione e non come uno strumento di ostruzione.



Il messaggio è particolarmente utile per le parti e per gli avvocati. Sollevare l’eccezione di improcedibilità è legittimo quando ne ricorrono i presupposti, ma non può trasformarsi in una mossa meramente tattica. Se il procedimento viene poi avviato, la parte che lo ha preteso deve partecipare, salvo un giustificato motivo.


Il collegamento con il merito e il valore pratico della decisione



La controversia principale riguardava il diritto del condominio ad accedere ai balconi ai sensi dell’art. 843 c.c. per consentire il completamento dei lavori sulle parti comuni. La sentenza affrontava anche il potere dell’amministratore di agire senza preventiva autorizzazione assembleare, in quanto finalizzato al compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni. Tuttavia, il passaggio sulla mediazione conserva un rilievo autonomo e molto concreto.



La pronuncia ricorda che la mediazione obbligatoria non può essere usata a geometria variabile, pretendendola quando conviene e ignorandola quando si apre effettivamente il confronto. Chi eccepisce l’omessa mediazione e poi diserta il procedimento assume una condotta processualmente incoerente. Per ADR Pro Gest Italia, questo conferma l’importanza di una partecipazione seria, consapevole e coerente alle procedure di mediazione.




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