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Gli accordi in mediazione con la Pubblica Amministrazione dopo la riforma

  • Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
    Dott. Mauro Vanacore
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 4 min
Con la Legge n. 1/2026 il legislatore ha segnato un passaggio rilevante per favorire la partecipazione della Pubblica Amministrazione alla mediazione. L’obiettivo è incentivare accordi conciliativi sui diritti disponibili, riducendo il timore dei funzionari pubblici di incorrere in responsabilità erariali. La riforma si inserisce in un percorso già avviato dalla riforma Cartabia, orientato a rendere il confronto mediativo più effettivo, responsabile e utile per cittadini, imprese e amministrazioni.

La paura della firma e i suoi effetti sul contenzioso

Nel rapporto tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione, la fase del conflitto è stata spesso condizionata dalla cosiddetta paura della firma. Il funzionario pubblico, chiamato a valutare un accordo utile a chiudere una controversia, poteva essere frenato dal timore di conseguenze sul piano della responsabilità amministrativa. Questo atteggiamento ha contribuito, in molti casi, a rendere più difficile la scelta di soluzioni negoziali anche quando apparivano ragionevoli.

Il risultato è stato talvolta paradossale, con amministrazioni più inclini ad attendere una decisione giudiziale sfavorevole piuttosto che assumere la responsabilità di un accordo. In questo modo il contenzioso poteva protrarsi nel tempo, con costi maggiori e con il rischio di trasferire il peso della lite alle successive generazioni di funzionari. La mediazione, invece, offre uno spazio nel quale affrontare il conflitto in modo strutturato e orientato alla soluzione.

Il percorso avviato dalla riforma Cartabia

La riforma Cartabia aveva già affrontato il tema della burocrazia difensiva, intervenendo sulla responsabilità contabile in relazione agli accordi conclusi in mediazione o in sede giudiziale. La responsabilità del funzionario pubblico era stata circoscritta ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. La colpa grave veniva ricondotta alla negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

La stessa riforma aveva previsto anche strumenti per stimolare una partecipazione effettiva della Pubblica Amministrazione alla mediazione. In caso di mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro, la sentenza di condanna della Pubblica Amministrazione poteva essere trasmessa al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti. La finalità era incoraggiare comportamenti coerenti con gli obblighi introdotti in materia di mediazione.

Clausole di mediazione e diritti disponibili

Un altro profilo rilevante riguarda la possibilità di inserire clausole di mediazione negli atti dell’ente pubblico o privato, oltre che nei contratti, negli statuti e negli atti costitutivi. Le parti possono anche indicare l’organismo prescelto per lo svolgimento della procedura. In questi casi, l’esperimento della mediazione può diventare condizione di procedibilità della domanda giudiziale, su tempestiva eccezione di parte.

Questa previsione consente di estendere il ricorso alla mediazione anche oltre le materie per le quali la condizione di procedibilità è prevista direttamente dalla legge. Il riferimento centrale resta quello delle liti aventi ad oggetto diritti disponibili. In tale ambito, la mediazione può diventare uno strumento ordinario di gestione del conflitto tra amministrazione e parte privata.

La Legge n. 1/2026 e il nuovo perimetro della responsabilità

La Legge n. 1/2026, entrata in vigore il 22 gennaio 2026, si colloca in continuità con questo percorso e rafforza l’obiettivo di promuovere accordi conciliativi da parte delle pubbliche amministrazioni. La disciplina richiamata limita la responsabilità del funzionario pubblico, per la conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, ai fatti e alle omissioni commessi con dolo. Il nuovo assetto mira a superare l’effetto paralizzante collegato alla paura della firma.

La scelta legislativa valorizza una prospettiva fiduciaria, coerente con il modello di mediazione delineato dalla riforma Cartabia. La presenza personale delle parti, assistite dagli avvocati, è funzionale a un confronto effettivo sulle questioni controverse. In questo quadro, la Pubblica Amministrazione è chiamata a dialogare con cittadini e imprese in modo leale, trasparente e orientato alla ricerca di soluzioni equilibrate.

Partecipazione effettiva, mediazione da remoto e ruolo dell’organismo

La disciplina della mediazione prevede conseguenze per l’assenza ingiustificata della parte, tra cui una sanzione pecuniaria in favore dell’Erario pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Per favorire la partecipazione effettiva, è possibile utilizzare anche la modalità da remoto con collegamento audio-video reso disponibile dall’organismo. Questa possibilità consente di ottimizzare logistica e organizzazione, contribuendo anche alla riduzione dei costi.

Lo spazio mediativo, regolamentato e vigilato dal Ministero della Giustizia, offre un contesto negoziale nel quale le parti possono affrontare la controversia con il supporto del mediatore. Per la Pubblica Amministrazione, ciò può rappresentare uno strumento di gestione razionale del contenzioso e di contenimento della spesa pubblica. La presenza dell’organismo e del mediatore garantisce serietà, professionalità, indipendenza e imparzialità per tutte le parti.

Verso nuove prassi nella gestione dei conflitti con la P.A.

Il consolidamento di questo approccio richiederà tempo e un cambiamento nelle prassi amministrative. La formazione alla mediazione dei funzionari pubblici rappresenta un passaggio essenziale per affrontare in modo efficace gli incontri. Anche la creazione di procedimenti interni adeguati potrà aiutare le amministrazioni a partecipare con maggiore consapevolezza al tavolo mediativo.

In questa prospettiva, per il funzionario pubblico può risultare più rischioso restare assente in mediazione che partecipare in modo effettivo. Allo stesso modo, partecipare eludendo il confronto appare meno coerente con il nuovo modello rispetto a un dialogo trasparente e orientato a un accordo equo. La sfida è trasformare la prudenza amministrativa in cautela diligente, senza pregiudizi verso la mediazione e con l’obiettivo di costruire un rapporto di fiducia più solido con cittadini e imprese.




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