La sentenza n. 1069/2026 del Tribunale di Taranto condanna l’uso strumentale della mediazione obbligatoria quando una parte eccepisce l’omesso esperimento e poi non partecipa. La mancata partecipazione ingiustificata è valutata come comportamento dilatorio con riflessi probatori e sanzionatori.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria (sent. n. 749/2025) conferma che l’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione deve essere sollevata subito, alla prima udienza utile. Non può essere proposta per la prima volta in appello.