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Immagine del redattoreDott. Mauro Vanacore

La Procura dell'Avvocato per la Mediazione: Un Approfondimento Dettagliato

Aggiornamento: 18 set

La mediazione è uno strumento essenziale per risolvere le controversie in maniera alternativa, rapida ed efficace. Tuttavia, la normativa italiana pone l'accento sulla partecipazione personale delle parti coinvolte. In circostanze specifiche, è consentito delegare un rappresentante, ma tale delega deve essere conferita attraverso una procura speciale e sostanziale. In questo articolo approfondiamo le disposizioni normative e giurisprudenziali su questo tema, fornendo una guida completa per gli operatori del diritto e per le parti interessate.





La Partecipazione Personale: Un Principio Fondamentale


L'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 28/2010, comma 4, stabilisce che le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione. La ratio legis è quella di garantire che le parti siano direttamente coinvolte nel processo, facilitando così un accordo che rispecchi meglio le loro esigenze e aspettative. Solo in presenza di giustificati motivi è possibile delegare un rappresentante, a condizione che quest'ultimo sia adeguatamente informato sui fatti della controversia e munito dei poteri necessari per comporre la controversia stessa.


 

La Procura Speciale e Sostanziale: Un Requisito Essenziale


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8473/2019, ha chiarito che, pur essendo la partecipazione personale la regola, le parti possono delegare un rappresentante per la mediazione. Tuttavia, per farlo, è necessario conferire al difensore una procura speciale per il procedimento di mediazione. Questa procura, oltre a essere speciale, deve anche essere sostanziale, ovvero deve autorizzare il rappresentante a transigere la controversia per conto del delegante. La procura alle liti, spesso utilizzata per rappresentare le parti in giudizio, non è sufficiente per la mediazione, poiché non conferisce i poteri necessari per la risoluzione della controversia in sede stragiudiziale.


 

Le Novità della Riforma Cartabia


La riforma Cartabia ha ulteriormente consolidato i principi espressi dalla giurisprudenza. La necessità di una procura speciale e sostanziale è stata ribadita, sottolineando l'importanza di una chiara e dettagliata delega di poteri al rappresentante. Questo garantisce che il rappresentante abbia l'autorità necessaria per prendere decisioni vincolanti durante la mediazione, aumentando così le possibilità di raggiungere un accordo efficace e duraturo.


 

La Giurisprudenza Recente: Chiarimenti e Precisazioni


Oltre alla sentenza n. 8473/2019, altri due importanti provvedimenti della Corte di Cassazione, l'ordinanza n. 13029/2022 e l'ordinanza n. 20643/2023, hanno confermato la necessità di una procura speciale e sostanziale per la mediazione. Queste pronunce hanno contribuito a delineare con maggiore precisione i requisiti necessari per una valida delega in mediazione, fornendo linee guida chiare per avvocati e parti coinvolte.





Il Ruolo dei Giustificati Motivi


Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 316/2024, ha offerto ulteriori chiarimenti sui giustificati motivi che legittimano la partecipazione di un delegato in mediazione. La legge non definisce specificamente cosa costituisca un "giustificato motivo", lasciando questa valutazione alla discrezionalità del giudice. È quindi fondamentale che i motivi siano chiaramente indicati nella procura speciale e sostanziale. In assenza di una giustificazione adeguata, la sostituzione potrebbe non essere ammessa, con possibili conseguenze negative sulla procedibilità della domanda giudiziale. La sentenza del Tribunale di Firenze sottolinea anche che, in mancanza di sanzioni specifiche per l'assenza di giustificati motivi, l'accordo raggiunto può essere invalidato solo se non si raggiunge un accordo, equiparando la parte rappresentata a una parte assente.

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