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Accertamento tecnico con finalità conciliativa: quando l’art. 696-bis c.p.c. non si può applicare

  • Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
    Dott. Mauro Vanacore
  • 7 ago 2025
  • Tempo di lettura: 3 min
Una recente ordinanza del Tribunale di Enna ribadisce che il ricorso è inammissibile se la lite presenta profili giuridici complessi non risolvibili da un consulente tecnico.

Accertamento tecnico con finalità conciliativa: quando l’art. 696-bis c.p.c. non si può applicare

L’articolo 696-bis del codice di procedura civile rappresenta uno strumento importante per la risoluzione anticipata delle controversie, soprattutto in ambito sanitario. Tuttavia, non sempre il suo utilizzo è corretto o ammissibile. Lo ha chiarito il Tribunale di Enna con l’ordinanza n. 998/2025, che offre un utile orientamento per operatori e avvocati.


La vicenda trae origine da un ricorso presentato dai familiari di una paziente deceduta in ospedale. I ricorrenti lamentavano negligenza e imperizia da parte dei sanitari e chiedevano una consulenza tecnica medico-legale, da svolgere in fase preventiva, con finalità conciliativa.


Secondo la difesa dell’azienda sanitaria, però, la questione non si limitava a un accertamento di natura tecnica. Al contrario, il procedimento avrebbe richiesto la valutazione di numerosi aspetti giuridici: dal consenso informato, al danno da perdita parentale, passando per la perdita di chance e il danno biologico trasmissibile agli eredi. Questioni che – come affermato nella memoria difensiva – non possono essere delegate a un consulente tecnico, ma richiedono il vaglio di un giudice nel merito.


Il Tribunale ha accolto l’eccezione, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui il ricorso ex art. 696-bis è ammissibile solo se la lite tra le parti si riduce a una questione tecnica, e se risulta verosimile che la consulenza favorisca un accordo conciliativo. Quando invece il disaccordo riguarda l’interpretazione e l’applicazione di norme giuridiche – come nel caso trattato – non solo la CTU risulterebbe inutile, ma verrebbe distorto l’intero impianto dell’istituto.


quando il 696-bis è inammissibile

Secondo il giudice, il legislatore non ha mai inteso trasformare il procedimento ex 696-bis in una scorciatoia per avviare l’istruttoria prima del giudizio ordinario. La consulenza tecnica preventiva deve restare un’eccezione alla regola generale, da applicare in modo rigoroso e con valutazione concreta della lite.


Non a caso, il Tribunale ha richiamato anche la giurisprudenza di Milano e Palermo, già espressasi in tal senso: la consulenza è ammissibile solo quando rappresenta l’unico strumento per risolvere un disaccordo di tipo tecnico, e solo se esiste una concreta possibilità di conciliazione.


Nel caso esaminato, questa possibilità era del tutto assente. L’istruttoria si presentava complessa, fondata su valutazioni giuridiche, e la stessa prospettiva conciliativa non era stata seriamente argomentata. Il ricorso, quindi, è stato rigettato. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, considerata la funzione del procedimento come condizione di procedibilità.



Un chiarimento utile per la pratica forense


Questa pronuncia offre un importante chiarimento a chi opera nel campo della responsabilità sanitaria e, più in generale, del contenzioso civile. Il messaggio è chiaro: il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. non può trasformarsi in un’istruttoria anticipata o in un espediente per aggirare le regole del processo ordinario.


Avvocati, consulenti e mediatori dovrebbero valutare con attenzione la natura della lite prima di ricorrere a questo strumento. Se esistono questioni di diritto da chiarire, il percorso corretto resta quello del giudizio ordinario o, in alternativa, della mediazione, laddove prevista.



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