La Corte d’Appello di Napoli chiarisce che, se il giudice di primo grado gestisce male la condizione di procedibilità per mediazione obbligatoria, l’appello può assegnare il termine per la mediazione senza rimandare automaticamente la causa al primo giudice. La sentenza dispone la nullità della pronuncia di primo grado e il prosieguo del giudizio dopo l’attivazione della mediazione.