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Sentenza 288/2025 del Tribunale di Busto Arsizio: eseguibile rifare la copertura

Immagine del redattore: Avv.to Katia Catena di Bella Gozzi
Avv.to Katia Catena di Bella Gozzi
5 giorni fa
Tempo di lettura: 5 min

L’accordo raggiunto in mediazione, quando ricorrono i requisiti previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 28/2010, non rappresenta soltanto la conclusione consensuale di una controversia: costituisce un vero e proprio titolo esecutivo, suscettibile di essere utilizzato anche per ottenere coattivamente l’adempimento di obblighi di fare e di non fare.

È questo uno degli aspetti più significativi che emergono dalla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sez. II civile, n. 288 del 27 febbraio 2025, pronunciata in una controversia avente ad oggetto l’opposizione a un precetto fondato proprio su un verbale di mediazione.

La decisione offre l’occasione per ricordare quanto sia importante, nella redazione dell’accordo conciliativo, individuare con precisione le obbligazioni assunte dalle parti, i relativi termini di adempimento e il loro contenuto.

Operai impegnati nel rifacimento integrale della copertura di un edificio.

Il caso

La controversia traeva origine da un rapporto di locazione avente ad oggetto un immobile adibito a scuola di ballo.

A seguito di un precedente e articolato contenzioso, iniziato nel 2017, le parti avevano raggiunto nel 2019 un accordo nell’ambito di una mediazione delegata, definendo consensualmente le rispettive obbligazioni.

L’accordo conciliativo era stato sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e allegato, quale sua parte integrante, al verbale conclusivo della mediazione del 29 maggio 2019. Proprio per tale ragione il Tribunale riconosce che esso aveva acquistato valore di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 28/2010.

Tra gli impegni assunti figurava quello relativo al rifacimento integrale della copertura dell’immobile entro il periodo stabilito nell’accordo.

Decorso il termine senza che tale intervento fosse integralmente eseguito, la parte interessata notificava il titolo esecutivo unitamente all’atto di precetto, chiedendo l’adempimento dell’obbligazione di fare.

La società obbligata proponeva quindi opposizione preventiva all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo sostanzialmente di avere adempiuto alle obbligazioni derivanti dall’accordo e chiedendo che fosse dichiarata l’insussistenza del diritto della controparte di procedere esecutivamente.

L’accordo di mediazione come titolo esecutivo

Il Tribunale rigetta l’opposizione e ribadisce un principio di particolare importanza per la mediazione civile e commerciale.

Ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 28/2010, quando tutte le parti sono assistite dagli avvocati, l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, alle condizioni previste dalla legge, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il punto merita attenzione.

La forza della mediazione, infatti, non risiede esclusivamente nella possibilità di evitare o definire un giudizio. L’accordo raggiunto può attribuire alla parte un risultato giuridicamente azionabile senza che sia necessario ottenere preventivamente una sentenza di condanna sul medesimo obbligo.

Il Tribunale precisa inoltre che il verbale di conciliazione e l’accordo conciliativo che ne costituisce parte integrante possono assumere la veste di titolo esecutivo sostanziale quando consacrano un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

Non soltanto obbligazioni di pagamento

La pronuncia assume particolare interesse perché il titolo non riguardava semplicemente il pagamento di una somma di denaro.

L’accordo prevedeva una vera e propria obbligazione di fare: il rifacimento integrale della copertura dell’immobile.

Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato che tale rifacimento non era stato eseguito entro il termine di cinque anni previsto dall’accordo e che gli interventi di manutenzione successivamente realizzati non equivalevano all’adempimento dell’obbligazione specificamente assunta.

Di conseguenza, è stato riconosciuto alla parte creditrice il diritto di procedere all’esecuzione forzata dell’obbligo di fare contenuto nell’accordo conciliativo.


I limiti dell’opposizione all’esecuzione

Un ulteriore passaggio della sentenza è particolarmente significativo.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Tribunale osserva che, salvo le ipotesi relative alle impugnative negoziali per nullità o annullabilità, mediante l’opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. possono essere dedotti, rispetto al titolo già formatosi, fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo.

Nel caso esaminato, tuttavia, la documentazione acquisita dimostrava proprio la permanenza dell’obbligazione assunta in mediazione.

Il Giudice ha pertanto rigettato l’opposizione e dichiarato il diritto della parte resistente a procedere all’esecuzione forzata degli obblighi di fare previsti nell’accordo conciliativo allegato al verbale di mediazione.


Perché questa sentenza è importante per chi sceglie la mediazione

La decisione del Tribunale di Busto Arsizio evidenzia un profilo della mediazione che talvolta viene sottovalutato: la mediazione non produce necessariamente un accordo “debole”, affidato soltanto alla spontanea volontà delle parti di rispettarlo.

Al contrario, quando l’accordo è costruito correttamente e possiede i requisiti richiesti dalla legge, può diventare uno strumento estremamente incisivo di tutela.

Questo significa che in mediazione è possibile disciplinare non soltanto pagamenti, rateizzazioni o rinunce economiche, ma anche comportamenti e prestazioni concrete: consegnare un bene, rilasciare un immobile, eseguire determinati interventi, compiere specifiche attività o astenersi da determinati comportamenti, purché l’obbligazione sia formulata in termini sufficientemente determinati e sia giuridicamente eseguibile.


L’importanza di un accordo scritto bene

Proprio l’efficacia esecutiva dell’accordo rende particolarmente delicata la sua redazione.

Non è sufficiente scrivere che una parte “si impegna a risolvere il problema” o “provvederà ai lavori necessari”. È opportuno definire, per quanto possibile, che cosa deve essere fatto, da chi, entro quale termine e secondo quali modalità.

Il caso deciso dal Tribunale di Busto Arsizio è emblematico: l’obbligazione riguardava il “rifacimento integrale” della copertura e il Giudice ha ritenuto che interventi manutentivi più limitati non fossero sufficienti a integrare l’adempimento dell’obbligazione assunta.

La precisione delle clausole dell’accordo non costituisce, quindi, un elemento meramente formale: può diventare decisiva nel momento in cui una delle parti non adempia spontaneamente.


Dalla controversia alla soluzione concreta

La mediazione mostra qui una delle sue caratteristiche più importanti.

Le parti non sono costrette a limitarsi allo schema tipico della domanda giudiziale e della sentenza, ma possono costruire una soluzione calibrata sui loro interessi e sulle esigenze concrete della vicenda. Una volta raggiunto l’accordo, tuttavia, gli impegni assunti non perdono valore giuridico per il solo fatto di essere nati da una soluzione consensuale.

Al contrario, nei casi previsti dalla legge, la soluzione negoziata può coniugare flessibilità ed efficacia esecutiva.

È anche per questa ragione che la mediazione non dovrebbe essere considerata semplicemente come un passaggio preliminare da compiere prima del processo, ma come una sede autonoma nella quale costruire una regolamentazione concreta, dettagliata e potenzialmente definitiva del conflitto.

La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 288/2025 ne offre una dimostrazione particolarmente chiara: l’accordo raggiunto responsabilmente dalle parti può diventare non soltanto la conclusione della controversia, ma anche il titolo attraverso il quale garantirne l’effettiva attuazione.


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