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Tribunale di Torino, sentenza n. 1061/2026: mediazione demandata in appello

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    Dott. Mauro Vanacore
  • 30 ago
  • Tempo di lettura: 2 min
La sentenza a verbale n. 1061/2026, resa il 23 febbraio 2026 dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino, in composizione monocratica quale giudice d’appello, ricostruisce un passaggio che aveva preceduto la decisione finale: una precedente ordinanza aveva disposto la mediazione demandata. Il tentativo non ha portato a un accordo e il giudizio è proseguito fino alla sentenza.

Un percorso entra nel nodo della mediazione e prosegue verso destra, a rappresentare il tentativo senza accordo seguito dalla decisione in appello.

Un appello già definito nei suoi elementi essenziali

La controversia riguardava un giudizio d’appello relativo a una sentenza pronunciata in un’opposizione a decreto ingiuntivo. Prima di invitare le parti a precisare le conclusioni e di rimettere la causa in decisione, il giudice aveva disposto la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010.

Nella precedente ordinanza, richiamata dalla sentenza, la scelta era stata collegata allo stadio avanzato della lite: domande, eccezioni e documenti erano ormai definiti nei rispettivi confini. Questo poteva consentire alle parti di valutare con maggiore concretezza il possibile esito del giudizio e i costi di un ulteriore contenzioso. Si tratta della valutazione compiuta in quel caso, non di una presunzione applicabile automaticamente a ogni appello.

La regola vigente per la mediazione disposta dal giudice

L’art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010 consente al giudice, anche in appello, di disporre con ordinanza motivata la mediazione. La decisione richiede una valutazione della natura della causa, dello stato dell’istruzione, del comportamento delle parti e di ogni altra circostanza rilevante.

Nel testo vigente dal 25 gennaio 2025, questo potere può essere esercitato fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione. La mediazione demandata costituisce una condizione di procedibilità: se non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Il tentativo senza accordo e il valore circoscritto del caso

Nel procedimento torinese la mediazione è stata effettivamente esperita, ma si è conclusa con esito negativo. Il giudice ha quindi invitato le parti a precisare le conclusioni e ha deciso la causa. Il mancato accordo non equivale dunque né all’estinzione del giudizio né a una garanzia di conciliazione: il tentativo svolge la propria funzione processuale anche quando la controversia prosegue.

La sentenza definisce le questioni dell’appello e non enuncia un autonomo principio di sistema sulla mediazione demandata. Il suo interesse sta nell’offrire un esempio documentato di come, in una lite già matura per la decisione, il giudice abbia ritenuto utile aprire prima uno spazio di confronto conciliativo previsto dalla disciplina vigente.

Tribunale di Torino, sentenza n. 1061/2026 del 23 febbraio 2026

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