Ordinanza di Vallo della Lucania: posti auto e riservatezza in mediazione

Nel giudizio sull’impugnazione di una delibera condominiale relativa a un posto auto, il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione civile, ha respinto la richiesta di sospensione. L’ordinanza del 12 gennaio 2026, resa nel procedimento R.G. 1202/2025, chiarisce perché, in questo caso, una decisione dell’assemblea non sia stata considerata parte riservata della mediazione.

La vicenda dei posti auto e la domanda cautelare
La domanda riguardava la sospensione della delibera del 12 giugno 2025 sull’assegnazione di un posto auto. Nel corso della controversia è stata posta anche la questione della riservatezza di una previsione elaborata dalla maggioranza dei condomini e destinata a essere esposta in mediazione.
Il Tribunale ha però rilevato che una successiva decisione del 30 settembre 2025 prevedeva l’assegnazione annuale mediante sorteggio. Questo assetto, annuale e rotatorio, ha inciso sulla valutazione cautelare: la sospensione è stata rigettata per difetto di periculum in mora.
Che cosa protegge la riservatezza della mediazione
La riservatezza disciplinata dall’articolo 9 del d.lgs. 28/2010 riguarda le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Nelle sessioni separate, il mediatore non può riferire alle altre parti quanto appreso senza il consenso della parte interessata.
L’articolo 10 completa questa tutela stabilendo che dichiarazioni e informazioni acquisite nella procedura non sono utilizzabili nel giudizio sul medesimo oggetto, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono. Il perimetro della protezione, quindi, riguarda ciò che matura nel procedimento e non ogni documento che abbia un collegamento con la lite.
Perché la decisione assembleare è stata distinta dalla mediazione
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che la previsione contestata non appartenesse al contenuto confidenziale della mediazione. Secondo l’ordinanza, si trattava infatti di un atto deliberativo autonomo dell’assemblea, formato dalla maggioranza dei condomini e solo successivamente destinato a essere esternato nel procedimento.
La distinzione adottata dal giudice non dipendeva quindi dal semplice fatto che il documento fosse richiamato nella vicenda mediativa, ma dalla sua origine: una decisione assembleare formata autonomamente, non una dichiarazione o un’informazione acquisita durante la procedura.
Un esito cautelare, non una decisione sul merito
L’ordinanza decide la domanda cautelare e qualifica il documento esaminato ai fini della questione posta. Non definisce il merito dell’impugnazione e non afferma né la validità né l’invalidità della delibera del 12 giugno 2025.
La portata del provvedimento resta dunque legata al caso concreto: conta l’origine autonoma della decisione assembleare presa in esame. Non basta che un atto sia esterno o collegato alla mediazione per ricavarne automaticamente la sua producibilità in giudizio.
Il provvedimento del Tribunale di Vallo della Lucania
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