Opposizione a decreto ingiuntivo e mancata mediazione: revoca del decreto per improcedibilità
- Dott. Mauro Vanacore

- 17 mar
- Tempo di lettura: 3 min
Una recente decisione ha affrontato un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa a un debito derivante da un contratto di mutuo del 2010 per oltre 38.000 euro. L’opponente, in qualità di amministratore di sostegno del debitore, aveva sollevato diverse contestazioni sia di rito sia di merito. Tuttavia, il Tribunale ha risolto la controversia su una questione preliminare, senza entrare nel merito delle doglianze. Al centro della decisione vi è il mancato avvio della mediazione obbligatoria da parte della banca opposta.

Le contestazioni dell’opponente
L’opposizione riguardava il decreto ingiuntivo n. 1434/2022, emesso per il recupero di somme dovute in forza di un contratto di mutuo stipulato nel 2010. L’amministratore di sostegno del debitore aveva eccepito, tra l’altro, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la nullità del decreto per vizi di notifica. Erano state inoltre sollevate questioni relative al difetto di legittimazione della controparte.
Sul piano sostanziale, l’opponente aveva contestato l’usurarietà degli interessi applicati e l’illegittimità del piano di ammortamento cosiddetto “alla francese”. Tali rilievi miravano a mettere in discussione la validità e la correttezza del rapporto contrattuale sottostante. Nonostante la pluralità delle questioni sollevate, il giudice non ha esaminato nel merito nessuna di esse.
L’onere di attivare la mediazione nel giudizio di opposizione
Il Tribunale ha fondato la propria decisione su una questione preliminare di rito, relativa al mancato avvio della mediazione obbligatoria. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta adottate le determinazioni sulla provvisoria esecuzione ai sensi degli articoli 648 e 649 c.p.c., l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte che ha richiesto il decreto. Si tratta, in sostanza, dell’attore in senso sostanziale, cioè del soggetto che ha introdotto la domanda monitoria.
Nel caso esaminato, con ordinanza del 27 maggio 2025 il giudice aveva assegnato alla parte opposta il termine per avviare la procedura di mediazione ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 28/2010. Tale termine non è stato rispettato e la procedura non è mai stata avviata. Questo elemento è risultato decisivo ai fini della pronuncia.
Il richiamo all’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010
La sentenza richiama il nuovo articolo 5-bis del d.lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia. La disposizione prevede che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la parte onerata non promuova la mediazione nel termine assegnato, il giudice debba dichiarare l’improcedibilità della domanda monitoria e revocare il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale ha inoltre affrontato il tema della natura del termine concesso per l’avvio della mediazione. Secondo quanto affermato in sentenza, tale termine deve considerarsi di fatto perentorio o comunque soggetto a decadenza, in assenza di una tempestiva richiesta di proroga formulata prima della sua scadenza. La mancata attivazione nel termine assegnato produce quindi effetti processuali definitivi.
Le conseguenze: improcedibilità e revoca del decreto
Alla luce di quanto rilevato, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda monitoria proposta dalla banca. Di conseguenza, è stato revocato il decreto ingiuntivo precedentemente emesso. Le spese di lite sono state poste a carico della parte opposta, rimasta inadempiente rispetto all’onere di attivare la mediazione.
La decisione evidenzia con chiarezza come l’omessa attivazione della mediazione obbligatoria comporti la caducazione dell’intero procedimento monitorio. La mediazione viene così ribadita quale condizione imprescindibile per poter accedere all’esame nel merito della controversia. In mancanza del suo esperimento, il giudizio non può proseguire oltre la soglia dell’improcedibilità.



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