Mediazione civile: la durata di sei mesi è ormai la regola. Ecco cosa sta cambiando nella pratica
- Dott. Mauro Vanacore
- 14 minuti fa
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A quasi un anno dall’entrata in vigore del correttivo Cartabia (D.Lgs. 216/2024), il nuovo termine di sei mesi per la conclusione della mediazione è ormai parte stabile della prassi di tutti gli organismi accreditati.
La riforma ha definitivamente superato la vecchia soglia dei tre mesi, introducendo un modello più flessibile e aderente alla realtà dei conflitti civili e commerciali.

Sei mesi “effettivi”
Oggi la durata di sei mesi non è solo un dato formale.
La possibilità di articolare più incontri, di richiedere integrazioni documentali e di esplorare ipotesi conciliative con tempi adeguati ha reso la mediazione più sostanziale e meno “notarile”.
Molti organismi segnalano che le parti, potendo gestire il dialogo su un arco temporale più ampio, arrivano al tavolo con maggiore disponibilità all’ascolto e più tempo per le valutazioni economiche o tecniche.
Anche gli avvocati riconoscono che la nuova scansione temporale consente una gestione più ordinata dei fascicoli, soprattutto nei casi che coinvolgono più soggetti o questioni complesse.
Nessuna pausa estiva
Un effetto collaterale tutt’altro che secondario è la non applicazione della sospensione feriale dei termini.
Il periodo di agosto rientra a pieno titolo nel conteggio dei sei mesi, con un impatto positivo sulla continuità delle procedure ma anche sulla programmazione delle segreterie.
Molti organismi hanno ormai adottato un modello di operatività “a ciclo continuo”, con staff ridotti nel mese estivo ma senza interruzione dei procedimenti pendenti.
Più spazio alla mediazione disposta dal giudice
Un altro riflesso pratico della riforma riguarda la mediazione delegata.
Il giudice può ora disporla fino all’udienza di rimessione in decisione, ampliando così la finestra temporale in cui il procedimento può essere riaperto o integrato.
Nella prassi, questa maggiore flessibilità si traduce in un incremento di invii anche in fase avanzata del processo, soprattutto nei tribunali che hanno investito nella collaborazione con gli organismi territoriali.
Un sistema più realistico
La mediazione non è più un “passaggio tecnico” prima della causa, ma un vero spazio di negoziazione regolato nel tempo.
Il termine di sei mesi consente una gestione più matura del conflitto, senza la fretta che spesso comprometteva la qualità delle soluzioni.
Gli organismi più organizzati, come ADR Pro Gest Italia, hanno rivisto i propri calendari e regolamenti per garantire puntualità nelle comunicazioni, tracciabilità delle sessioni e controllo dei termini legali.
La direzione è tracciata
A distanza di mesi, il nuovo assetto introdotto dal correttivo Cartabia si è consolidato: i procedimenti durano di più, ma con maggiore efficacia.
La mediazione sta diventando progressivamente uno spazio di confronto stabile, non un adempimento preliminare.
È la conferma che, anche in Italia, la cultura della composizione amichevole può funzionare — purché sostenuta da regole chiare e tempi realistici.
ADR Pro Gest Italia
Come organismo accreditato al Ministero della Giustizia, ADR Pro Gest Italia ha pienamente adottato i criteri previsti dal D.Lgs. 216/2024, assicurando una gestione dei procedimenti conforme ai nuovi termini e una costante attenzione alla qualità delle comunicazioni e della documentazione.
📎 Riferimenti normativi:
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia).
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