Domanda di mediazione: quando interrompe davvero la prescrizione e la decadenza
- Dott. Mauro Vanacore
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La Riforma Cartabia ha riscritto diversi passaggi del d.lgs. 28/2010, chiarendo uno dei punti più discussi degli ultimi anni: quando la domanda di mediazione produce effetti sulla prescrizione e sulla decadenza.

Oggi la regola è semplice, ma non banale: non basta depositare la domanda all’organismo di mediazione. Gli effetti interruttivi e sospensivi scattano solo dal momento in cui la comunicazione della domanda arriva alla parte chiamata e quindi entra nella sua sfera di conoscenza.
In altre parole, ciò che conta non è l’invio, ma la ricezione della comunicazione. È questo il momento in cui, per legge, la domanda di mediazione “produce gli effetti della domanda giudiziale”.
La norma di riferimento
L’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022, stabilisce che:
“Dal momento in cui la comunicazione della domanda di mediazione perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”.
Questa formulazione supera i precedenti dubbi interpretativi e allinea il procedimento di mediazione alle regole del processo civile. L’atto di avvio del tentativo di mediazione, dunque, è equiparato a un atto giudiziale solo se e quando viene correttamente comunicato alla controparte.
Chi deve occuparsi della comunicazione
La legge attribuisce la responsabilità della comunicazione all’organismo di mediazione. È l’organismo, infatti, a dover garantire che la domanda venga trasmessa tempestivamente e con un mezzo idoneo a provarne la ricezione.
Tuttavia, nei casi in cui il termine di prescrizione o decadenza sia imminente, è buona prassi che la parte istante invii comunque copia della domanda anche per proprio conto, così da evitare contestazioni sui tempi o sugli effetti dell’avvio.
Quando si ferma l’orologio
Dal momento in cui la comunicazione viene ricevuta, la prescrizione si interrompe e la decadenza è impedita.
Se la procedura di mediazione si chiude senza accordo, il diritto resta comunque tutelato: la sospensione continua fino alla scadenza del termine per il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, come previsto dallo stesso articolo 8 del decreto.
In sostanza, il periodo trascorso durante la mediazione non va perso, ma si aggiunge al termine originario, così da non penalizzare chi ha scelto di tentare la via conciliativa.
Errori da evitare
L’efficacia della domanda dipende dal rispetto rigoroso delle forme e dei tempi.
Un errore nell’indirizzo PEC del destinatario, una comunicazione inviata a un indirizzo errato o la mancata prova della ricezione possono rendere inefficace la mediazione ai fini dell’interruzione della prescrizione.
Per questo è fondamentale rivolgersi a un organismo di mediazione accreditato e dotato di procedure certe di notifica, capaci di garantire la piena validità degli atti.
Un sistema più chiaro dopo la Riforma Cartabia
Prima della riforma, la giurisprudenza non era univoca: alcuni tribunali ritenevano sufficiente il deposito della domanda, altri richiedevano la comunicazione.
Con l’intervento del legislatore, oggi il principio è fissato in modo chiaro nel testo di legge: gli effetti interruttivi decorrono solo dalla ricezione della comunicazione presso la parte chiamata.
Questo passaggio contribuisce a rendere la mediazione uno strumento più certo e affidabile, non solo per risolvere le controversie in modo rapido e meno costoso, ma anche per tutelare i diritti delle parti sotto il profilo sostanziale.
ADR Pro Gest Italia
Organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia, ADR Pro Gest Italia gestisce procedure in tutto il territorio nazionale, assicurando la corretta applicazione delle norme e la validità legale delle comunicazioni.
Ogni istanza è trattata nel rispetto dei termini di legge, così da garantire che gli effetti previsti dall’articolo 8 del d.lgs. 28/2010 si producano nel modo più sicuro ed efficace.
📎 Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – “Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, art. 8, comma 4.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 – “Riforma Cartabia della giustizia civile”.
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