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Tribunale di Pescara, sentenza 724/2026: delibere annullate per vizi di convocazione

Immagine del redattore: Dott. Aldo Barone
Dott. Aldo Barone
3 minuti fa
Tempo di lettura: 2 min
Con la sentenza n. 724/2026, il Tribunale ordinario di Pescara, Sezione civile, ha annullato due delibere condominiali del 2021. La decisione si fonda su due distinti vizi di convocazione; il completamento dei lavori e una diversa delibera del 2024 non hanno sostituito quelle impugnate. Nel percorso della vicenda vi fu anche un tentativo di mediazione, ma non è questo il fondamento dell'annullamento.

Condomino davanti alla bacheca del palazzo ristrutturato, con un avviso rimosso e una consegna non aperta che rendono visibile il problema della convocazione.

Due convocazioni, due vizi distinti

Per l'assemblea del 25 e 26 settembre 2021, il condomino impugnante aveva ricevuto l'avviso soltanto tre giorni prima della riunione. Il Tribunale ha rilevato la violazione del termine di dieci giorni previsto dal regolamento di quel condominio e, comunque, del termine di cinque giorni richiamato dall'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Per l'assemblea del 3 e 4 dicembre 2021, invece, il giudice ha ritenuto che il condomino non avesse ricevuto alcuna comunicazione. La conclusione è stata raggiunta anche alla luce dell'esito della precedente querela di falso relativa alla sottoscrizione della distinta di recapito.

I lavori conclusi non hanno sostituito le delibere

Il condominio aveva eccepito che la controversia fosse ormai priva di oggetto, poiché i lavori erano stati completati e il 25 maggio 2024 era stata approvata una nuova delibera. Il Tribunale ha escluso questa conseguenza: quella decisione aveva un contenuto diverso e non sostituiva le delibere impugnate con nuove decisioni di identico oggetto adottate dopo una convocazione regolare.

Il dispositivo annulla quindi le delibere delle adunanze di settembre e dicembre 2021 e condanna il condominio convenuto a euro 9.520 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15 per cento, CAP, IVA e spese di CTU già liquidate.

La mediazione nel percorso della controversia

Nella ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza è riportato un tentativo obbligatorio di mediazione avviato prima della causa e concluso il 20 dicembre 2021 per mancata adesione dell'amministratore. È un passaggio della vicenda, non la ragione giuridica della decisione.

Oggi l'art. 5 del d.lgs. 28/2010 include le controversie condominiali tra quelle per cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In questa pronuncia, tuttavia, motivazione e dispositivo collegano l'annullamento ai difetti di convocazione e non applicano una sanzione per la mancata adesione alla mediazione.

Il limite pratico emerso dal caso

Nella logica seguita dal Tribunale, una delibera successiva può assumere rilievo se sostituisce davvero quella impugnata con una decisione di identico oggetto, adottata dopo la rimozione del vizio di convocazione. Il semplice completamento delle opere, invece, non è bastato nel caso esaminato.

La sentenza richiama inoltre un limite preciso: il vizio di omessa o tardiva convocazione legittima all'impugnazione il condomino direttamente pretermesso, non chi sia stato regolarmente convocato per un difetto che riguarda un altro partecipante.

Sentenza del Tribunale di Pescara n. 724/2026

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