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CTU preventiva e mediazione: il Tribunale di Napoli chiarisce i limiti dell’art. 696-bis c.p.c.

Immagine del redattore: Ciro SorrentinoCiro Sorrentino

La recente sentenza n. 19419/2025 del Tribunale di Napoli ha ribadito un principio fondamentale: la consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. è ammessa solo quando la controversia ha un unico punto di dissenso, risolvibile attraverso una perizia tecnica.


Questo provvedimento evidenzia un aspetto centrale della normativa: la CTU preventiva non è uno strumento alternativo alla mediazione o al processo, ma un’opzione percorribile solo se realmente idonea a favorire una conciliazione.




Palazzo di Giustizia di Napoli
Palazzo di Giustizia di Napoli

Il caso: quando la consulenza tecnica non è sufficiente a conciliare


Nel caso esaminato dal Tribunale di Napoli, la parte ricorrente aveva richiesto una consulenza tecnica preventiva per accertare la responsabilità dei sanitari di una struttura ospedaliera, in relazione al decesso di un paziente.


Tuttavia, il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando due aspetti fondamentali:

✔ Il ricorrente non ha fornito prove sufficienti a dimostrare una presunta colpa medica.

✔ La consulenza tecnica richiesta non era sufficiente a risolvere la lite, poiché mancavano elementi concreti per individuare eventuali violazioni professionali.


Il tribunale ha quindi stabilito che la CTU preventiva non può essere utilizzata quando il caso presenta più questioni controverse, poiché ciò negherebbe la sua funzione principale: facilitare la conciliazione tra le parti su un unico aspetto tecnico della controversia.


 

CTU preventiva e mediazione: differenze e limiti


L’art. 696-bis c.p.c. è stato introdotto per agevolare la risoluzione delle controversie attraverso un accertamento tecnico preliminare, volto a favorire un accordo tra le parti. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che non sempre la CTU preventiva è la strada giusta per risolvere una lite.


 

Quando la CTU preventiva è ammissibile?


✅ Se la controversia riguarda un solo punto tecnico che, una volta chiarito, potrebbe portare le parti alla conciliazione.

✅ Se vi è una disponibilità concreta delle parti a negoziare sulla base del risultato della consulenza.



Quando invece non è ammissibile?


❌ Se il caso presenta più profili controversi, che non possono essere risolti solo con una perizia tecnica.

❌ Se la parte richiedente non fornisce sufficienti elementi a supporto della propria richiesta.

❌ Se lo strumento viene usato impropriamente come tentativo di anticipare il giudizio ordinario, senza un reale intento conciliativo.


 

La mediazione come alternativa efficace


La sentenza del Tribunale di Napoli conferma che la mediazione rappresenta spesso una soluzione più adatta rispetto alla CTU preventiva, soprattutto nei casi in cui il conflitto non si riduce a un semplice accertamento tecnico.


La mediazione permette di:

Affrontare tutte le questioni di una controversia, non solo quelle tecniche.

Ridurre tempi e costi, evitando procedimenti lunghi e complessi.

Arrivare a un accordo personalizzato, basato sulle esigenze delle parti.



Se sei coinvolto in una controversia, valuta la soluzione più adatta al tuo caso. In molti contesti, la mediazione può rappresentare un’alternativa più efficace e conveniente rispetto alla consulenza tecnica preventiva.

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