Opposizione a d.i. e mediazione obbligatoria: il Tribunale di Catania raddoppia il contributo unificato
- Dott. Mauro Vanacore
- 29 mag
- Tempo di lettura: 2 min

Saltare la mediazione può raddoppiare i costi del processo
La sentenza n. 2505/2025 del Tribunale di Catania (pubblicata il 12 maggio 2025) riporta l’attenzione sulle conseguenze economiche della mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Nel caso concreto, due debitori avevano impugnato un decreto ingiuntivo da 30.440,02 euro ma hanno disertato il primo incontro di mediazione fissato dal giudice. Pur esaminando nel merito le contestazioni, il magistrato ha applicato l’art. 12-bis d.lgs 28/2010, condannando gli opponenti a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato inizialmente pagato per iscrivere la causa. sizione a d.i.: mancata partecipazione mediazione, scatta la sanzione.
Come il giudice arriva al “doppio”
Secondo la pronuncia, la condizione di procedibilità si considera soddisfatta non appena la parte onerata avvia la procedura. Se la controparte non compare, il processo può proseguire, ma l’assenza ingiustificata viola un dovere di legge e legittima la sanzione pecuniaria prevista dal 2023. Il Tribunale ha inoltre respinto la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dal creditore, rilevando l’assenza di dolo o colpa grave, ma ciò non incide sul raddoppio del contributo, che resta autonomo e immediato.
Implicazioni pratiche per avvocati e mediatori
Pre-contenzioso più strategico
La prospettiva di una “multa” processuale rende conveniente partecipare all’incontro di mediazione anche quando si ritiene improbabile un accordo: la semplice presenza evita un esborso potenzialmente superiore alla parcella del mediatore.
Dovere informativo del difensore
Il professionista che omette di avvertire il cliente del rischio di sanzione potrebbe esporsi a contestazioni deontologiche e a possibili profili risarcitori.
Valore probatorio dell’assenza
Il comportamento processuale può essere apprezzato dal giudice come argomento di prova ex art. 116 c.p.c., incidendo sulla valutazione delle difese e delle risultanze documentali.
Per gli organismi di mediazione la decisione conferma la necessità di un’efficace comunicazione con le parti: ricordare in modo chiaro che la mancata comparizione non “fa saltare” la causa, ma può far lievitare i costi, riduce frustrazione e contenzioso accessorio.
Un avviso che tutela professionisti e clienti
«La legge prevede che, se non partecipa al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, il giudice potrà condannarla al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato. Presentarsi è sempre la scelta economicamente più sicura.»
Un messaggio di questo tipo, inserito nell’informativa iniziale o nella lettera di convocazione, soddisfa gli obblighi di trasparenza e aiuta le parti a prendere decisioni consapevoli.
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