Corte d’Appello di Napoli: la Mediazione è Centrale per il Processo Civile
- Dott. Mauro Vanacore
- 31 mar
- Tempo di lettura: 2 min
Con l’ordinanza del 28 febbraio 2025, la Corte d’Appello di Napoli – VIII Sezione Civile – presieduta dal Dott. Alessandro Cocchiara, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e ha rinviato la causa, disponendo che le parti esperiscano un tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/2010.

Si tratta di un provvedimento estremamente rilevante, non solo per la fermezza con cui si richiama all’effettività del percorso conciliativo, ma anche per la chiarezza con cui il giudice ha riepilogato le basi normative, i vantaggi e le conseguenze processuali della mediazione obbligatoria e demandata.
Perché la mediazione è effettivamente centrale
Nell’ordinanza si richiama espressamente l’art. 5, comma 1, e l’art. 5-quater del D.lgs. 28/2010, evidenziando che:
• La mediazione è condizione di procedibilità, obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
• La parte deve comparire personalmente, in quanto centro di imputazione e valutazione di interessi: solo in casi eccezionali può delegare un rappresentante sostanziale.
• L’eventuale mancata partecipazione senza giustificato motivo può comportare:
• Sanzioni economiche (fino al doppio del contributo unificato),
• Argomenti di prova a sfavore (ex art. 116 c.p.c.),
• Valutazioni in tema di spese (artt. 92 e 96 c.p.c.),
• Applicazione dell’art. 13 del D.lgs. 28/2010 se si rifiuta una proposta conciliativa poi confermata dal giudice.
I vantaggi della mediazione ribaditi dal Giudice
Il Presidente Cocchiara ha anche ricordato l’insieme di benefici concreti offerti dal procedimento di mediazione:
• Possibilità di produrre nel giudizio una consulenza tecnica svolta in mediazione (con consenso delle parti),
• Credito d’imposta per le spese sostenute,
• Accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Un invito alla responsabilità
Il giudice ha infine disposto che le parti diano impulso al procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con l’obbligo di depositare una nota sull’esito della mediazione almeno 10 giorni prima dell’udienza. La nota dovrà indicare eventuali mancate partecipazioni personali senza giustificato motivo.
Questo provvedimento si inserisce nel solco della giurisprudenza sempre più sensibile alla valorizzazione della mediazione come strumento di efficienza e qualità del processo civile, in linea con le finalità del D.lgs. 28/2010 e con gli obiettivi del PNRR.
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