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Sentenza del Tribunale di Foggia: condominio validamente rappresentato in mediazione

Immagine del redattore: Dott. Aldo Barone
Dott. Aldo Barone
28 ago
Tempo di lettura: 2 min
L’assenza dell’amministratrice al primo incontro di mediazione non ha reso improcedibile la causa: nel caso esaminato dal Tribunale ordinario di Foggia, il condominio era validamente rappresentato dal proprio difensore, munito di poteri sostanziali espressi.

Un condominio trasferisce visivamente i propri poteri a un rappresentante autorizzato per partecipare alla mediazione.

L’eccezione nel giudizio condominiale e la decisione

La sentenza n. 44/2026 del Tribunale ordinario di Foggia, Seconda Sezione Civile, resa il 13 gennaio 2026 dal Giudice Dott.ssa Filomena Mari, interviene in un giudizio di appello relativo a un credito condominiale. La parte appellata aveva proposto un appello incidentale condizionato, sostenendo l’invalidità della mediazione obbligatoria perché al primo incontro era comparso soltanto il difensore del condominio.

Il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità. Il primo incontro del 9 gennaio 2024 e il successivo verbale negativo sono stati considerati validi ai fini della condizione di procedibilità, poiché il condominio risultava validamente rappresentato dal difensore.

Non una presenza formale, ma poteri sostanziali effettivi

Il punto decisivo non era la sola presenza dell’avvocato. Nel fascicolo era stata prodotta una procura speciale di diritto sostanziale, rilasciata l’8 gennaio 2024 e trasmessa via PEC all’organismo nello stesso giorno. La procura attribuiva al difensore il potere di avviare la mediazione, transigere e conciliare la controversia.

Queste circostanze hanno consentito al giudice di ravvisare una rappresentanza idonea per quella procedura. La procura non era autenticata da un pubblico ufficiale, ma l’esito del caso non deriva da una generica libertà di firma: deriva dalla presenza di poteri effettivi e specificamente conferiti al rappresentante del condominio.

La trasmissione via PEC prima del primo incontro è un elemento documentato in questo fascicolo e contribuisce a ricostruire il caso deciso; non costituisce, di per sé, una checklist generale prevista per ogni mediazione.

Che cosa prevede oggi l’articolo 8

L’articolo 8, comma 4, del d.lgs. 28/2010 prevede la partecipazione personale delle parti. Per le persone fisiche, la delega è possibile per giustificati motivi a un rappresentante che conosca i fatti e disponga dei poteri necessari.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la partecipazione avviene invece tramite rappresentanti o delegati che abbiano gli stessi requisiti: conoscenza dei fatti e poteri necessari. È questa la distinzione che aiuta a leggere il caso condominiale senza sovrapporlo alla disciplina prevista per le persone fisiche.

Il testo oggi vigente dell’articolo 8, comma 4-bis, disciplina anche la forma della delega per partecipare all’incontro: deve essere sottoscritta con firma non autenticata e contenere gli estremi del documento di identità del delegante. Il delegato deve consegnarla insieme a una copia non autenticata del proprio documento di identità.

Il limite: l’eventuale accordo trascrivibile segue una regola diversa

La disciplina della delega non elimina le formalità che possono riguardare il risultato della mediazione. Se l’accordo di conciliazione conclude contratti o atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, l’articolo 11, comma 7, del d.lgs. 28/2010 richiede l’autentica della sottoscrizione dell’accordo per procedere alla trascrizione.

Si tratta dunque di un piano distinto dalla validità della rappresentanza esaminata dal Tribunale di Foggia: la sentenza riguarda la partecipazione del condominio al primo incontro, mentre la regola sull’autentica riguarda l’eventuale accordo e la sua trascrizione.

La sentenza del Tribunale di Foggia sulla rappresentanza in mediazione

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