Opposizione a sfratto per morosità: mediazione a carico dell’intimante
- Dott. Mauro Vanacore

- 19 feb
- Tempo di lettura: 3 min
Nel giudizio di opposizione all’intimazione di sfratto per morosità, l’onere di promuovere la mediazione obbligatoria incombe sul locatore che ha introdotto il procedimento.
Lo ha chiarito il Tribunale di Enna con la sentenza n. 56/2026, affermando un principio di rilevante impatto pratico nel contenzioso locatizio.
Secondo il giudice, quando l’intimato propone opposizione e il procedimento prosegue nelle forme del giudizio ordinario, è il locatore — in qualità di parte che ha dato impulso all’azione giudiziaria — a dover attivare la procedura di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità.
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che valorizza la funzione deflattiva della mediazione e richiama le parti al corretto riparto degli oneri processuali. In particolare, viene ribadito che la mediazione non rappresenta un mero adempimento formale, ma uno strumento sostanziale volto a favorire una soluzione anticipata e consensuale della controversia.
Un principio che assume particolare rilievo operativo per avvocati e operatori del diritto, chiamati a valutare con attenzione gli adempimenti preliminari necessari per evitare l’improcedibilità della domanda.

Opposizione allo sfratto e condizione di procedibilità
Nel caso esaminato, un locatore aveva intimato sfratto per morosità al conduttore per il mancato pagamento di un canone e di oneri accessori, per un importo complessivo di 1.000 euro. Il conduttore si costituiva opponendosi alla convalida e dimostrando l’avvenuto saldo delle somme richieste. Dopo il rilascio dell’immobile, il giudice negava la convalida dello sfratto e disponeva il mutamento del rito ai sensi degli articoli 426 e 667 c.p.c.
Con la medesima ordinanza veniva inoltre disposto l’avvio della procedura di mediazione obbligatoria. Tale passaggio rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie previste dalla legge. L’inosservanza di questo adempimento comporta l’improcedibilità dell’azione.
Chi deve attivare la mediazione
Il Tribunale di Enna, richiamando le Sezioni Unite della Cassazione n. 19596/2020, ha chiarito che l’onere di promuovere la mediazione grava sul locatore intimante. Si tratta della parte che ha introdotto il procedimento e che intende ottenere una decisione di convalida dello sfratto. È quindi il soggetto che agisce per far valere un diritto a dover soddisfare la condizione di procedibilità.
Questa impostazione è coerente con la natura della mediazione e con la logica processuale. Chi assume l’iniziativa giudiziaria è anche colui che è interessato a beneficiare degli effetti sostanziali e processuali della domanda, compresa l’interruzione della prescrizione. Diversamente, si finirebbe per gravare il conduttore di un ulteriore onere, pur essendo parte che subisce l’azione.
Durata della mediazione e termini previsti dalla legge
La decisione affronta anche il tema dei termini di durata del procedimento di mediazione, alla luce del D.Lgs. 216/2024. La norma prevede che la mediazione abbia una durata massima di sei mesi. È ammessa una sola proroga, per ulteriori tre mesi, purché richiesta prima della scadenza del termine originario.
Nel caso concreto, il termine di sei mesi decorreva dall’ordinanza dell’8 maggio 2025 e scadeva il 7 novembre 2025. Il locatore non aveva né avviato la procedura entro tale data né richiesto proroga. L’istanza di mediazione era stata depositata soltanto a metà dicembre 2025, in prossimità dell’udienza di merito.
Improcedibilità della domanda
Il locatore aveva sostenuto che, in assenza di un termine espressamente qualificato come perentorio nell’ordinanza, l’attivazione della mediazione potesse avvenire fino alla prima udienza utile. Il Tribunale ha respinto tale tesi, evidenziando che è la legge stessa a stabilire i limiti temporali della condizione di procedibilità. Non occorre quindi un’ulteriore qualificazione del termine da parte del giudice.
Accertata la tardiva attivazione della mediazione, il giudice ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale. La pronuncia ribadisce l’importanza del rispetto rigoroso dei termini previsti per la mediazione obbligatoria e conferma che l’onere di attivazione, nei procedimenti di sfratto per morosità oggetto di opposizione, grava sul locatore intimante.



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