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Mediazione civile quale strumento di deflazione del contenzioso: le proposte attuative del PNRR

  • Immagine del redattore: Dott. Mauro Vanacore
    Dott. Mauro Vanacore
  • 10 apr
  • Tempo di lettura: 3 min

Il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di giustizia civile impone l’adozione di misure rapide ed efficaci finalizzate alla riduzione dei tempi processuali e dell’arretrato giudiziario. In tale contesto, la mediazione civile torna al centro del dibattito parlamentare quale strumento strategico per la deflazione del contenzioso e l’alleggerimento del carico dei tribunali.

Alcuni emendamenti attualmente all’esame delle Camere mirano a potenziarne l’utilizzo, anche in una prospettiva straordinaria e temporanea, al fine di favorire il raggiungimento dei target europei entro le scadenze previste dal Piano.

Gli emendamenti al decreto-legge n. 19/2026

Con due emendamenti presentati il 12 marzo scorso in sede di conversione del decreto-legge n. 19/2026, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, si propone l’introduzione di un piano straordinario per l’efficienza della giustizia civile. Le iniziative sono attualmente all’esame della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

Le proposte, promosse da deputati appartenenti sia alla maggioranza sia all’opposizione, si inseriscono nel solco dei primi risultati registrati a seguito della recente riforma della mediazione. L’obiettivo è rafforzare l’istituto affinché possa contribuire in modo più incisivo alla riduzione dell’arretrato giudiziario, in coerenza con i target fissati dal Piano.

Estensione della mediazione e nuovi filtri processuali

Gli emendamenti, mediante l’introduzione dell’articolo 17-bis, mirano ad ampliare l’ambito applicativo della mediazione civile e commerciale. Da un lato, si propone l’estensione della condizione di procedibilità a tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

Dall’altro, viene introdotto un filtro endoprocessuale riferito alle cause pendenti da oltre tre anni in primo grado e, secondo una delle proposte, da oltre due anni in secondo grado. Si tratta di un meccanismo volto a favorire il ricorso alla mediazione demandata anche nell’ambito dei procedimenti già incardinati.

In tale prospettiva, l’estensione della condizione di procedibilità prevista dal d.lgs. n. 28/2010 risponderebbe a una duplice esigenza: filtrare l’accesso alla giurisdizione e accelerare la definizione del contenzioso più risalente.

Misure temporanee e monitoraggio dei risultati

Le misure proposte avrebbero carattere temporaneo, con efficacia limitata a cinque anni. È inoltre previsto un sistema di monitoraggio statistico dopo i primi tre anni, affidato al Ministero della Giustizia.

L’intervento si colloca in una fase considerata ancora critica per il raggiungimento dei target PNRR e risponde all’esigenza di rafforzare, in tempi rapidi, la capacità del sistema di ridurre durata e pendenze attraverso un utilizzo più strutturato della mediazione.

Lo stato di avanzamento dei target PNRR sulla giustizia civile

Ai fini della misurazione della durata prevedibile dei processi civili viene utilizzato l’indicatore del Disposition time, rimasto sostanzialmente stabile nell’ultimo periodo. Il PNRR prevede una riduzione del 40% della durata dei procedimenti entro il 30 giugno 2026.

Secondo la Relazione annuale sull’amministrazione della giustizia per il 2025, entro tale termine dovrà essere conseguito il predetto obiettivo di riduzione dei tempi dei procedimenti contenziosi civili. I dati aggiornati al primo semestre 2025 evidenziano una riduzione del 27,8% rispetto al 2019, anno base di riferimento. Il rallentamento rispetto alla traiettoria attesa è ricondotto all’aumento delle iscrizioni a ruolo e alla diminuzione delle definizioni.

Ulteriori obiettivi riguardano la riduzione del 90% delle pendenze civili di primo e secondo grado riferite a specifici intervalli temporali. Al 31 ottobre 2025 risulta una riduzione dell’84,3% per i Tribunali ordinari e dell’84,2% per le Corti d’Appello rispetto ai procedimenti pendenti a fine 2022 individuati dal Piano.

La mediazione come leva strutturale di riequilibrio

In questo scenario, la mediazione può assumere un ruolo non soltanto emergenziale, ma strutturale, quale strumento di riequilibrio della domanda di giustizia. La limitata estensione della condizione di procedibilità prevista dalla riforma lascia infatti margini per ulteriori interventi legislativi.

Il tema dell’ampliamento della mediazione obbligatoria a nuove materie relative a diritti disponibili, a partire dai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, è stato oggetto anche di un’interrogazione parlamentare presentata nel dicembre 2025. Tra le questioni sollevate figurano l’estensione della mediazione obbligatoria, il rafforzamento del ricorso alla mediazione demandata nei procedimenti ad alta mediabilità e l’eventuale introduzione di una campagna informativa sugli incentivi fiscali previsti.

Un approccio strategico fondato sull’estensione della mediazione sia pre-processuale sia endo-processuale potrebbe rappresentare un’occasione significativa per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. I segnali positivi registrati a seguito della riforma e l’esigenza di un equilibrio più efficiente tra mediazione e processo giurisdizionale delineano una prospettiva di maggiore efficienza, efficacia e sostenibilità della giustizia civile.

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