Il Decreto Legislativo n. 216 del 27 dicembre 2024, conosciuto come correttivo Cartabia, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2025 ed entrerà in vigore il 25 gennaio 2025. Il decreto introduce importanti modifiche al D.Lgs. 28/2010, con l’obiettivo di migliorare e rendere più efficiente il procedimento di mediazione civile e commerciale.

Ecco le principali novità introdotte.
1. Mediazione telematica e incontri da remoto
Una delle innovazioni più rilevanti riguarda la disciplina della mediazione telematica, ora distinta in due categorie principali:
• Mediazione telematica (art. 8 bis D.Lgs. 28/2010)
Richiede il consenso delle parti e prevede la digitalizzazione di tutti gli atti, che devono essere firmati in conformità al CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il mediatore ha l’obbligo di verificare la validità delle firme prima di apporre la propria.
• Mediazione con incontri in modalità audiovisiva da remoto (art. 8 ter D.Lgs. 28/2010)
Le parti possono richiedere di partecipare da remoto, garantendo udibilità e visibilità reciproca. In caso di assenza del consenso per l’uso delle firme digitali, è prevista la sottoscrizione analogica davanti al mediatore.
Inoltre, viene introdotto il dovere di cooperazione in buona fede, con l’obbligo per le parti di firmare senza indugio gli atti prodotti da remoto.
2. Nuova durata del procedimento
Il termine per la conclusione della mediazione viene esteso a sei mesi, con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi solo se previsto da un accordo scritto tra le parti.
Per le mediazioni obbligatorie o delegate, la proroga è concessa una sola volta, e il termine resta escluso dalla sospensione feriale.
3. Requisiti della delega per la partecipazione
Il decreto specifica che la delega per la partecipazione all’incontro può essere conferita con firma non autenticata e deve contenere gli estremi del documento di identità del delegante. In alcuni casi, è necessaria l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale.
4. Effetti della mediazione sui termini di decadenza
Il nuovo comma 4 bis dell’art. 11 stabilisce che, in caso di mancata conciliazione, il termine per proporre la domanda giudiziale decorre dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo di mediazione.
5. Patrocinio a spese dello Stato
L’obbligo per l’avvocato di essere iscritto nell’elenco del distretto in cui ha sede l’organismo è stato eliminato. Inoltre, il patrocinio gratuito è stato esteso a cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno, apolidi, enti e associazioni senza scopo di lucro.
6. Mediazione delegata e condizione di procedibilità
Il giudice potrà disporre la mediazione fino alla fase di rimessione in decisione, ampliando le possibilità di accesso alla procedura. Inoltre, viene confermata la mediazione come condizione di procedibilità per le controversie obbligatorie.
7. Omologazione e certificazione degli accordi
Nei casi in cui le parti non siano tutte assistite da avvocati, l’accordo allegato al verbale potrà essere omologato dal presidente del tribunale dove ha sede l’organismo. Gli avvocati potranno certificare la conformità dell’accordo all’originale per l’esecuzione forzata.
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